Contratti di cessione del quinto dello stipendio


La responsabilità delle Banche nei contratti di cessione del quinto: il rimborso delle commisioni
Contratti di cessione del quinto dello stipendio
La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di prestito personale, che si estingue con la cessione di quote dello stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare dell'emolumento valutato al netto di ritenute, per il quale la Banca, come per tutti i contratti di finanziamento, prevede sia un piano di rientro del prestito (cosiddetto piano di ammortamento), sia il pagamento anticipato di tutte le commissioni di natura finanziaria e assicurativa, che la stessa pone in essere per la concessione del finanziamento medesimo. Tuttavia, nei casi in cui il debitore estingua anticipatamente il proprio finanziamento, la Banca, per non incorrere in irregolarità, ha l'onere di restituire al cliente le commissioni non godute dallo stesso. Di seguito si riassumono brevemente le (gravi) criticità cui può andare incontro l'ente creditizio in caso di mancato rimborso delle suddette commissioni:
1) TAEG pattuito alla stipula oltre la soglia di usura (nullità della relativa clausola per violazione di norma imperativa di legge ex art. 1418, comma 1, c.c. in relazione all’art. 644 c.p. ed a norma dell’art. 1815 c.c.;
2) TAEG e TEG realmente applicati oltre la soglia di usura al momento di anticipata estinzione del finanziamento
3) Mancata trasparenza delle condizioni contrattuali e nel rapporto con il cliente
4) Mancato rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell’anticipata estinzione del finanziamento.
L'art. 1, comma 1, della legge 24 del 28/02/2001 stabilisce che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". La verifica dell’usurarietà degli interessi applicati ai singoli contratti e le conseguenti valutazioni, sotto l’aspetto civile e penale, sono rimesse all’Autorità giudiziaria (Cass. Pen., Sez. II, 19/02/2010, N. 12028; Cassazione N. 350/2013). E' ormai opinione consolidata in giurisprudenza quella per cui, al fine di quantificare l'usurarietà di un finanziamento, bisogna tener conto di tutte le commissioni applicate a qualsiasi titolo (come chiaramente indicato nell'art. 644 c.p.). Dunque, se quest’ultime non vengono correttamente rimborsate, la variazione dei tassi è come se avvenisse per volontà del finanziatore che ha pattuito una serie di condizioni contrattuali che, combinate tra loro, hanno l'effetto di incrementare i tassi applicati rispetto a quelli pattuiti. Quindi, se la Banca non rimborsa le commissioni anticipate dal cessionario, molte volte capita che le condizioni contrattuali causino l'applicazione di TEG e TAEG oltre soglia di usura, rendendo il contratto irregolare. Inoltre, la variazione del TEG e del TAEG, risulta essere del tutto inquantificabile per il mutuatario, il quale, non ha la contezza alcuna che il TEG e TAEG del proprio finanziamento risultino essere superiori rispetto a quelli indicati sul contratto. A riguardo vale ricordare l’articolo 1346 del Codice Civile, il quale stabilisce che: "L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile" (sul punto vedasi Sentenza Tribunale di Milano, 30 ottobre 2013, n. 13676 - est. Riva Crugnola).
In pratica: che cosa fare?
Prima di tutto è necessario rivolgersi al proprio legale e commercialista di fiducia, affinché provvedano, effettuati i dovuti conteggi, ad attivare le procedure stragiudiziali (ABF o mediazione), e in caso di esito negativo di queste, attivino le procedure giudiziali.


Articolo del:


di Avv. Alberto Costa

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse