Regimi patrimoniali delle coppie internazionali


Con la decisione UE del 9 giugno 2016 è stata autorizzata una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali
Regimi patrimoniali delle coppie internazionali
Con la decisione dell’Unione Europea del 9 giugno 2016 è stata autorizzata una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra i coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Con tale decisione l’Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.
Non tutti gli stati sono stati promotori di questa iniziativa; hanno avanzato richieste in tal senso Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica Federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica di Croazia, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Granducato di Lussemburgo, Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Finlandia e Regno di Svezia.

E' stato in ogni caso specificato che la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra i coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate mira a sviluppare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali in base al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli stati membri ai conflitti di legge.

Si specifica che tale cooperazione rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano, le cui autorità giurisdizionali continueranno ad applicare le norme interne per determinare la competenza e la legge applicabile e ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in tali materie. Nulla cambia pertanto per quanto riguarda il Regno Unito, che già prima del referendum Brexit non aveva aderito a tale iniziativa.

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di Avv. Carlo Bottino

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