Codice deontologico per dati personali


Dal 1° Ottobre 2016 diventa operativo il codice deontologico per il trattamento dei dati personali
Codice deontologico per dati personali
Dal 1° Ottobre 2016 diventa operativo il codice deontologico per il trattamento dei dati personali.
Questo codice si preoccupa del rispetto dei dati personali e della buona condotta degli operatori che si occupano di informazione soprattutto dal punto di vista commerciale.
Giova precisare che le società che raccolgono ed offrono informazioni sull'affidabilità commerciale degli imprenditori e dei manager devono preoccuparsi di tutelare maggiormente le notizie inerenti i loro confronti considerando che la correttezza e l'adeguatezza rappresentano dei punti fondamentali che devono essere sempre rispettati.
Occorre evidenziare che è necessario e soprattuto preponderante raccogliere dati e informazioni corrette, pertinenti e soprattutto devono essere sempre reperite da fonti affidabili.
Si mette in risalto in modo eloquente che nella compilazione della scheda informativa da ora in poi non può più essere inserito il fallimento di una società di cui non si possiedono più le partecipazioni o una procedura concorsuale vecchia di oltre dieci anni.
A tal proposito è doveroso tenere presente alcuni punti salienti che possiamo così rappresentare:
1) E' necessaria una informativa e un riscontro con gli interessati: ovvero tutte le società del settore devono fornire una informativa completa sul proprio sito web anche e soprattutto inerente la privacy; inoltre è previsto l'obbligo per gli operatori del settore di garantire un riscontro telematico tempestivo e completo alle richieste di accesso ai dati personali delle persone censite.
2) Vi sono degli obblighi a carico degli operatori: devono utilizzare solo dati pertinenti che non devono mai eccedere l'attività di informazione commerciale, devono essere sempre aggiornati e devono annotare la derivazione delle fonti.
3) Con riferimento ai dati giudiziari: si precisa che essi possono essere trattati solo se già disponibili in archivi pubblici o in altre fonti pubblicamente accessibili e se provengono da fonti giornalistiche non devono risalire a più di sei mesi.
4) Riguardo alla conservazione: giova precisare che vi sono dei periodi di tempo ben definiti e nei limiti della conoscibilità, dell'utilizzbilità e della pubblicità degli stessi, previsti dalle normative di riferimento. Si mette in luce che i fallimenti e le altre procedure concorsuali possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla data di apertura della procedura di fallimento.
La persona ovvero le imprese che vogliono sapere se sono stati schedati possono collegarsi al sito "www.informativaprivacyancic.it" dove vi è un'apposita sezione inerente l'informativa privacy Ancic con la quiale l'interessato può presentare una preventiva richiesta di conferma dell'esistenza o meno dei dati; inoltre, nel caso la richiesta dia esito positivo, è possibile esercitare i diritti di rettificazione, modificazione rivolgendosi al titolare del trattamento.

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di Dott.ssa Anna De Filippo

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