Il conduttore non può autoridursi il canone
Al conduttore di un immobile non è consentito di astenersi dal versare il canone ovvero di ridurlo unilateralmente
Con sentenza n. 18987/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito un consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale al conduttore di un immobile "non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene".
Aggiunge la Corte che tale principio vale anche nel caso in cui detti eventi siano da imputarsi al fatto del locatore.
Precisa ancora la Corte di Cassazione che la sospensione, totale o parziale, dell’adempimento posto in capo al conduttore - ossia il versamento del canone - sia da ritenersi legittima solamente nel caso in cui "venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore".
Nel caso esaminato dai Giudici di legittimità il conduttore aveva continuato a fruire normalmente dell’immobile e con ciò aveva dimostrato l’idoneità all’uso contrattualmente pattuito.
Aggiunge la Corte che tale principio vale anche nel caso in cui detti eventi siano da imputarsi al fatto del locatore.
Precisa ancora la Corte di Cassazione che la sospensione, totale o parziale, dell’adempimento posto in capo al conduttore - ossia il versamento del canone - sia da ritenersi legittima solamente nel caso in cui "venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore".
Nel caso esaminato dai Giudici di legittimità il conduttore aveva continuato a fruire normalmente dell’immobile e con ciò aveva dimostrato l’idoneità all’uso contrattualmente pattuito.
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