Car sharing: quale trattamento fiscale


L’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016, ha chiarito il trattamento fiscale del car sharing.
Car sharing: quale trattamento fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016, ha chiarito che le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing utilizzato dal dipendente in occasione di trasferte, all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
La risoluzione fa riferimento ad un interpello in cui il richiedente è una società che invia i dipendenti in trasferta presso i clienti ubicati nello stesso comune della sede di lavoro dei dipendenti stessi. Dato che, durante la trasferta viene utilizzato il servizio di Car Sharing, la società datrice di lavoro richiede all’Agenzia delle Entrate che la fattura emessa dalla società di Car Sharing sia equiparata ai documenti attestanti il sostenimento delle spese di trasporto ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del TUIR.
Il servizio di Car Sharing consiste nel mettere a disposizione di un soggetto un veicolo presso un luogo predefinito e con tale veicolo il soggetto raggiunge la destinazione desiderata; inoltre, nella fattura emessa dalla società di Car Sharing sono indicati le generalità dell’utilizzatore, luogo e ora di partenza, luogo e ora di arrivo e chilometri percorsi, pertanto, il corrispettivo del servizio di Car Sharing è quantificato in ragione dell’effettivo utilizzo del veicolo.
Come sappiamo, per le indennità e i rimborsi spese, il legislatore ha previsto un regime fiscale diversificato in base al luogo in cui è svolta la trasferta; la ratio è di evitare che le indennità o i rimborsi spese per spostamenti poco rilevanti e che non trovino riscontro nella documentazione rilasciata da terzi possano sostituire la retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione.
L’articolo 51, comma 5, del TUIR prevede che, nell’ipotesi in cui la trasferta o missione si svolga all’interno del comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.

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di Alessandra Cracolici

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