Poteri dell'amministrazione condominiale


I poteri dell'amministrazione di un condominio sono disciplinati dagli artt. 1129, 1130, 1131 del codice civile
Poteri dell'amministrazione condominiale
I poteri dell'amministrazione di un condominio sono disciplinati dagli artt. 1129, 1130, 1131, e 1133 del c.c. Occorre specificare che l'amministratore è il legale rappresentante pro tempore del condominio e non è in alcun modo da considerarsi come mandatario, essendo esclusivamente organo della collettività dei condomini munito di un potere rappresentativo derivante dalla specifica funzione di cui è investito. A conferma di quanto detto l'amministratore di condominio tutela il complesso degli interessi condominiali, realizzando una cooperazione in regime di autonomia con i condomini singolarmente considerati, autonomia assimilabile al mandato con rappresentanza legale.
In effetti l'obbligo dell'amministratore di eseguire le delibere assembleari e di curare l'osservanza del regolamento condominiale, con la conseguente legittimazione ad agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi, si riferisce esclusivamente alle cose comuni a tutti i condomini. La Suprema Corte ha chiaramente affermato che l'amministratore di un condominio ha la rappresentanza dei partecipanti e dunque a tutela degli stessi può e deve agire a tutela di un interesse comune solo nei limiti delle attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c., pertanto quando tale rappresentanza condominiale esula da tali attribuzioni, questa deve essere necessariamente sorretta da apposita investitura deliberata dall'assemblea condominiale. Alla stregua di tali principi è da ritenere che l'amministratore sia legittimato ad agire in giudizio senza alcuna autorizzazione al fine di compiere tuti gli atti conservativi inerenti tutte le parti comuni dell'edificio. In tale ambito rientrano le azioni possessorie, che tendono al recupero o al mantenimento della cosa, illecitamente sottratto o molestato dal terzo; orbene il loro esercizio ad opera dell'amministratore non è subordinato all'autorizzazione dell'assemblea nè può da questa essere escluso o limitato quando abbia ad oggetto parti comuni dell'edificio. Ad avvalorare tale tesi si ricorda che l'amministratore è munito di legittimazione attiva nei confronti dei singoli condomini in particolare, a tal proposito, le attribuizioni dell'amministratore sono stabilite ex art. 1130 c.c. ed hanno ad oggetto l'esecuzione di delibere assembleari, la disciplina delle cose comuni, la gestione delle spese per la manutenzione di tali cose, ed il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle cose comuni dell'edificio ivi comprese le azioni giudiziarie. Infine l'amministratore ha la rappresentanza in giudizio della collettività dei condomini in qualsiasi controversia, sia contro il singolo condomino che contro il terzo.

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di Studio legale Tomassi

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