Mediazione Tributaria, nuove possibilità di accesso


Nuove possibilità di accesso alla Mediazione Tributaria, estensione dell'ambito di applicazione
Mediazione Tributaria, nuove possibilità di accesso
La Mediazione Tributaria ha come obiettivo proponderante quello di migliorare, di semplificare, di estendere l'ambito di applicazione a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 dlgs 446/1997; inoltre si estende anche alle controversie catastali.
Questo strumento è ispirato ai principi di buona fede, collaborazione enunciati con esattezza dallo statuto del contribuente.
E' importante e doveroso precisare che tale istituto è stato oggetto di diversi interventi innovativi inerenti sia il livello normativo sia quello interpretativo, da parte del legislatore dalla sua entrata in vigore dl n. 98 del 2011 .
Giova evidenziare che dal 2016 si sono avute molte novità che hanno ampliato la portata del reclamo proprio al fine di disincentivare e di decongestionare al massimo il contenzioso tributario.
Si mette in risalto che tale istituto resta circoscritto alle sole liti fino a 20 mila euro di valore, è stato esteso a tutte le controversie tributarie quali quelle che concernono cartelle di pagamento per vizi propri, fermi di beni mobili registrati e iscrizioni di ipoteche sugli immobili.
Tale limite di valore viene considerato con riferimento alla materia catastale per il quale il reclamo è sempre attuabile.
Grazie a questa novità con la presentazione del ricorso il procedimento di reclamo/mediazione viene introdotto in modo automatico, pertanto viene meno la necessità di presentare un'apposita istanza in quanto l'istituto è connaturato al processo.
Si precisa inoltre che la proposizione del ricorso apre una fase amministrativa di durata pari a 90 giorni entro il quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione.
Va evidenziato che tale termine va computato dalla data di notifica del ricorso all'ente impositore ed è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, pertanto il giudizio può proseguire solo dopo la scadenza del termine per lo svolgimento dell'istruttoria e sono sospesi ex lege la riscossione ed il pagamento delle somme dovute.
Giova mettere in luce che dopo l'accordo di mediazione, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo invece prima la riduzione era del 40% del tributo risultante dalla mediazione.
Va messo in risalto che le somme derivanti dall'accordo di mediazione possono essere rateizzate e in caso di inadempimento si avrà una decadenza dal beneficio della dilazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/E del 2015 ha sottolineato che il reclamo/mediazione non è una procedura da considerarsi alternativa alla conciliazione pertanto le controversie che si instaurano a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione rientrano nell'ambito di applicabilità della conciliazione.
Questo potrebbe determinare nel contribuente la scelta di trascurare il reclamo/mediazione contando sull'istituto endoprocessuale della conciliazione che prevede, con riferimento alla riduzione delle sanzioni una percentuale di poco superiore a quella prevista in caso di accordi di mediazine ovvero 40% in luogo del 35%.
L'ideale sarebbe quello di incentivare l'attività di mediazione tributaria offrendo e garantendo al contribuente una veloce risoluzione della problematica, facendo in modo da decongestionare le attivitò dei vari enti, magari creando e formando all'interno degli Enti stessi degli Organismi dotati di personale specializzato che possano interagire con estrema facilità con il contribuente evitando così inutili e dispendiose controversie

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di Dott.ssa Anna De Filippo

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