Abusivo frazionamento del credito


Abuso del processo, temerarietà della causa, condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata sono temi sempre piu’ rilevanti nell’ambito stragiudiziale e giudiziale
Abusivo frazionamento del credito
Abuso del processo, temerarietà della causa, condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata sono argomenti di spessore sempre piu’ rilevante nell’ambito stragiudiziale e giudiziale. Tutti profili che denotano atteggiamenti della parte che riversano conseguenze processuali e/o nella gestione del diritto sostanziale. Recentissimamente, la Suprema corte di Cassazione con sentenza n. 18810 / 2016 ritorna a toccare uno degli argomenti piu’ risalenti nel tempo, spunto della gravosità dell’abuso del processo. Trattasi del frazionamento del credito. Gli Ermellini affermano che " L’unitarietà del rapporto obbligatorio cui si può ricollegare l’abusività del frazionamento implica infatti che unica sia la prestazione in relazione a un’obbligazione che sia stata considerata unitariamente in sede contrattuale e le cui sorti siano quindi isolabili logicamente e materialmente." Gli Ermellini affermano che " L’unitarietà del rapporto obbligatorio cui si può ricollegare l’abusività del frazionamento implica infatti che unica sia la prestazione in relazione a un’obbligazione che sia stata considerata unitariamente in sede contrattuale e le cui sorti siano quindi isolabili logicamente e materialmente." Al creditore, infatti, non è consentito agire in giudizio per chiedere l’adempimento frazionato, contestuale o sequenziale, di un credito si riferisce a richieste giudiziali avanzate in forza di 'un unico rapporto obbligatorio'.
La parte precisava che i propri crediti nascevano da singoli incarichi ricevuti dalla compagnia relativamente 'a diversi sinistri'.
Il tribunale valorizzava a tal fine la circostanza che tra le parti vi fosse stata una miriade di incarichi relativi ad altrettanti sinistri stradali, per i quali il compenso veniva fissato dalla compagnia sulla base di un tariffario gestito dal sistema informatico di fatturazione della società. Ne desumeva che 'a monte dei singoli e specifici incarichi di volta in volta conferiti per la liquidazione dei sinistri' esisteva un 'rapporto di carattere unitario' e che il liquidatore avrebbe pertanto indebitamente parcellizzato la propria pretesa.
L'unitarietà del rapporto obbligatorio cui si può ricollegare l’abusività del frazionamento implica che unica sia la prestazione in relazione a un’obbligazione che sia stata considerata unitariamente in sede contrattuale e le cui sorti siano quindi isolabili logicamente e materialmente. È solo rispetto a un rapporto singolo che si può configurare un frazionamento abusivo.
Tale fattispecie non si può ravvisare in quella descritta nel caso in esame, che descrive:
a) un regolamento generale dei servizi affidati ai liquidatori e non al singolo liquidatore Q., giacché discute di un 'sistema informatico' che, evidentemente predisposto dalla compagnia nel suo interesse, come rileva il ricorso, accettava o respingeva le parcelle;
b) una serie di incarichi cui corrispondeva una specifica parcella commisurata evidentemente alle specificità del caso esaminato.
Gli incarichi relativi a diverse perizie per altrettanti sinistri automobilistici non risultano pertanto riconducibili a un’unica obbligazione.
Comportano infatti ciascuno un affidamento da parte della compagnia; ciascuno una prestazione, con esame del bene da periziare, assunzione di informazioni per la stima dei danni e la valutazione di costi e utilità; ciascuno la redazione di perizia separata e di relativa parcella.
Poiché risulta che si versi in ipotesi di prestazione in regime libero professionale, non vi è legame intrinseco dell’uno o dell’altro incarico.
E' appena il caso di aggiungere che per la diversità dei singoli casi - ogni sinistro comporta un singolo irripetibile danno e una specifica risposta in perizia - è ben possibile che vi sia adempimento in uno degli incarichi e inesatto o assente adempimento in un altro. È quindi arduo anche sotto questo profilo percepire la unitarietà dell’obbligazione.

I presupposti analizzati dal tribunale, relativi, come si è detto, a una comunanza estrinseca delle varie obbligazioni e delle cause da esse discese, non valeva concettualmente rapporto unitario e un’abusiva violazione correttezza e buona fede.

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di Avv. Maria Augusto

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