Possibilità di ravvedersi dopo il 30 settembre?


Novità fiscali in vigore dal 1° gennaio 2016, a modifica dell'art. 1 D.LGS. 471/97.
Possibilità di ravvedersi dopo il 30 settembre?
La data del 30 settembre è una data importante, per professionisti ed imprenditori. E' la data in cui vanno spedite telematicamente le dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, ma è anche la data entro la quale ci si può ravvedere da eventuali mancanti versamenti di imposte (irpef, Iva, Irap, addizionali) dell'anno precedente.
Trascorsa la scadenza del 30 settembre vi è comunque una possibilità per sistemare eventuali omissioni.
In primo luogo, entro 90 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 29 dicembre) vi è la possibilità di presentare ciò che non è stato presentato, pagando una minima sanzione di € 25 per ciascuna dichiarazione in ritardo (pari al 10% della sanzione minima di € 250 prevista).
Ricorrendo a questa possibilità la dichiarazione non è considerata omessa, ma valida a tutti gli effetti. Sembra opportuno precisare che il versamento della sanzione (con codice tributo 8911, anno di riferimento quello della omissione) deve essere contestuale all'adempimento, oltre che al versamento delle imposte, se dovute, e dei relativi interessi e sanzioni.
In secondo luogo, qualora non ci si ravveda entro il 90 giorni seguenti la scadenza ordinaria del 30 settembre, vi è una possibilità introdotta dalla modifica apportata all'art. 1 del D.Lgs. 471/97 dall'art. 15, comma 1, lett. a) del D.Lgs 158/2015, secondo cui è possibile inviare la dichiarazione omessa anche entro il termine previsto per la dichiarazione successiva. Questa possibilità, in assenza di imposte da pagare, prevede una sanzione minima di € 150, che ridotta a un decimo è pari a € 15. La questione ha aperto un dibattito molto acceso per il fatto che sanare l'inadempienza dopo i 90 giorni ha un costo inferiore rispetto alla sanatoria prevista entro i 90 giorni. La differenza sostanziale però è data dal fatto che nel primo caso (invio entro il 29 dicembre), la dichiarazione non è considerata omessa, lo è invece nel secondo caso, ovvero se inviata entro il termine della dichiarazione successiva.
E' pacifico che, per beneficiare di questo regime sanzionatorio premiale, non devono esserci stati rilievi o inizi di attività amministrative di accertamento da parte dell'Ufficio competente.

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di Marina Gargiulo

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