Obblighi Tributari delle Associazioni


Gli enti non profit nel labirinto degli adempimenti amministrativi e fiscali
Obblighi Tributari delle Associazioni
Gli enti non commerciali a differenza delle società si caratterizzano per:
- un’attività istituzionale: attività statutaria per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- un’attività commerciale: strumentale, rispetto alla prima, e necessaria, in alcuni casi, per il reperimento dei mezzi finanziari per l’esercizio dell’attività statutaria
Le associazioni che non svolgono attività commerciale non hanno alcun obbligo tributario, ad eccezione della richiesta del codice fiscale al momento della costituzione presentando il verbale di costituzione e la registrazione dello Statuto (o di eventuali modifiche di quest’ultimo): entro 20 giorni dalla costituzione.
Invio del Modello EAS all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Detto modello deve inoltre essere nuovamente presentato ogniqualvolta cambino taluni dei dati precedentemente comunicati (non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni "Dati relativi all’Ente" e "Rappresentante legale", già da comunicarsi mediante altri appositi modelli, rispettivamente AA5/6 e AA7/10): la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Ai fini dei rapporti interni invece è opportuno che vengano posti in uso i registri basilari, anche se non vi è obbligo di vidimazione preventiva.
I registri basilari potrebbero essere: verbali delle assemblee degli associati, verbali del consiglio direttivo degli associati, elenco degli associati, registro entrate ed uscite per la contabilità attraverso un’idonea prima nota.
A fine anno i consiglieri predispongono il rendiconto finanziario e lo sottopongono alla approvazione dell'assemblea degli associati ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (se l'anno sociale coincide con l'anno solare entro il 30 aprile).
Se vengono corrisposti compensi a terzi (Prestazioni di lavoro occasionale o compensi in base all’art. 67 comma 1 lettera m tuir) l'associazione deve effettuare la ritenuta di acconto se prevista, compilare il 770 semplificato e certificazione unica.
Sotto il profilo fiscale: le scritture contabili degli enti non commerciali (art. 20 del DPR 600/73) devono essere obbligatoriamente tenute relativamente alle attività commerciali esercitate abitualmente.
Se l'associazione compie operazioni diverse da quelle istituzionali, occorre valutare quanto previsto dall'art. 4 del dpr 633/72 e dagli artt. 143 e seguenti del TUIR e, se del caso, richiedere la partita iva optando per il regime della l. 398/1991 e compiere tutte le formalità previste dalle leggi tributarie.
In Particolare bisogna iscriversi al R.E.A. in Camera di Commercio: entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività economica e comunicare l’adesione al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991 all'ufficio territoriale competente della S.I.A.E.: mediante specifico modello, fermo restando l’obbligo di comunicare l’opzione barrando l’apposita casella prevista nella sezione 3 del Quadro O della dichiarazione annuale IVA.
Bisogna aggiornare e compilare il Registro IVA riepilogativo (ex D.M. 11.02.1997): entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento ed inviarlo alla sede SIAE competente.
Inoltre versare l’IVA in relazione al regime fiscale adottato: entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante Modello F24 in via telematica.
Infine presentare il Modello Unico ENC (Enti Non Commerciali) all’Agenzia delle Entrate: entro il termine del nono mese dalla chiusura dell'esercizio sociale determinando la misura delle imposte determinate in maniera agevolata.
Inoltre se l’associazione è sportivo dilettantistica bisogna affiliarsi ad un ente di promozione sportiva ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata (per es. AICS o UISP) e iscriversi al Registro del CONI.
Il comma 2 dell’art. 144 del TUIR così recita: "Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata". Cosa significa? In base risoluzione n. 86/E del 13 marzo 2002 quesito n.7 dell’Agenzia delle Entrate la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 109 del TUIR, così come novellato dal citato articolo 3 del d.lgs. n. 460 del 1997, intende rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali ed evitare ogni commistione con l’attività istituzionale.
La tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all’attività istituzionale e quelle destinate all’attività commerciale, non è di ostacolo all’eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti.
La tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l’istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.

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di Dott. Gianpaolo Indelicato

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