Ritardo nel pagamento dell'assegno di mantenimento


Non può ordinarsi al datore di lavoro dell'onerato di provvedere al pagamento diretto per il semplice ritardo in forza del principio di tolleranza
Ritardo nel pagamento dell'assegno di mantenimento
Come noto, il legislatore contempla all'art. 156 comma 6 c.c. la possibilità per l'avente diritto all'assegno di mantenimento per sè e per i figli di ottenere il pagamento diretto dell'assegno direttamente da colui che è tenuto nei confronti dell'onerato alla periodica corresponsione di somme di denaro (come il datore di lavoro, l'INPS, INAIL, l'inquilino etc..)
La fattispecie di inadempienza nel pagamento legittima la richiesta del provvedimento ex art. 156 co. 6 c.c., strumento attivabile dall'avente diritto su apposita istanza al Giudice competente con procedimento ex art. 737 c.p.c. (nel corso del procedimento di separazione al Giudice Istruttore, o al Presidente ove fosse già stato stabilito un assegno in via provvisoria cui il coniuge onerato fosse rimasto inadempiente; al Collegio con ricorso ove il procedimento si fosse concluso) chiedendo l'emissione di un ordine di pagamento diretto al terzo datore di lavoro.
L'ordine di pagamento deve riguardare l'intero importo del contributo di mantenimento ordinario.
Secondo la Giurisprudenza "la corresponsione diretta, così come il sequestro, non prevedono un generico pericolo nel ritardo, ma un preciso inadempimento dell'obbligato" (tra le altre Cass. n. 11062 del 2011), sulla base di tale orientamento la decisione del Tribunale di Milano dell'11 febbraio 2014 di respingere la domanda della moglie separata che lamentava l'inesatto inadempimento del marito inteso come sovente ritardo al pagamento dell'assegno di mantenimento per sè e per i figli.
Il Tribunale infatti motiva la decisione assunta rilevando che "è comune alla materia delle obbligazioni alimentari il principio di reciproca tolleranza nei rapporti obbligatori tra creditori e debitori, che, quanto al caso di specie, impone al creditore di sopportare quel minimo ritardo che - tenuto conto del titolo e dei rapporti - non incide in misura rilevante e/o apprezzabile sulla situazione giuridica soggettiva oggetto del vincolo giuridico".
Insomma secondo la giurisprudenza in assenza di allegazioni circa il pregiudizio che il minimo ritardo nel pagamento dell'assegno di mantenimento arrecherebbe agli aventi diritto, non può ritenersi che ciò possa giustificare l'attivazione del rimedio del pagamento diretto al datore di lavoro ex art. 156 co. 6 c.c., anche tenuto conto, dei rapporti tra le parti, dell'esiguità dei ritardi e della reciproca tolleranza cui deve uniformarsi tale statuizione.
Ad ogni buon conto con il provvedimento in commento il giudicante, pur rigettando la richiesta ex art. 156 co 6 c.c., invita il coniuge onerato alla puntualità nei pagamenti futuri.
Avv. Lavinia Misuraca
Foro di Modena

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di avv. Lavinia Misuraca

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