Tradimento fra coniugi


Violazione dell'obbligo di fedeltà insito nel matrimonio, addebito della separazione, causa della crisi coniugale o conseguenza
Tradimento fra coniugi
Che cos'è il tradimento coniugale per il diritto?
L'infedeltà coniugale integra la violazione di uno dei doveri insiti nel matrimonio, così come previsti dall'art. 143 c.c. che di seguito si riporta: "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia."
In ipotesi di tradimento di uno dei due coniugi, l'altro può formulare richiesta di separazione personale con addebito, per violazione degli obblighi insiti nel matrimonio.
Il giudice, nell'ipotesi in cui sia chiamato a decidere sulla richiesta di separazione con addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà, deve accertare che la violazione della fiducia verso il coniuge abbia causato e portato effettivamente alla crisi matrimoniale, incrinando il rapporto e ledendo la dignità e l'onore del coniuge tradito.
Secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione non è sufficiente di per sé il tradimento del coniuge affinchè l'addebito venga dichiarato. Va, difatti, accertato caso per caso se il tradimento sia la causa della crisi matrimoniale o, piuttosto, l'effetto.
Inizialmente la Suprema Corte (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 28 maggio 2008, n. 14042) ha stabilito che affinchè possa essere pronunciato l'addebito non debba essere provata solo ed esclusivamente l'inosservanza degli obblighi coniugali. Deve essere provato, anche e soprattutto, che il tradimento è stato la causa irreversibile della crisi matrimoniale. Nel caso di specie a cui si riferisce tale sentenza è stato negato l'addebito, poiché il tradimento si sarebbe consumato successivamente al manifestarsi della crisi.
Con una successiva decisione (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 14 ottobre 2010, n. 21245) la Corte ha inoltre precisato che l'addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà, quindi per tradimento, debba aver luogo anche in ipotesi di ostentazione della relazione extraconiugale, rilevando la modalità con cui tale violazione viene perpetrata, con grave danno alla dignità e all’immagine del coniuge.
Interessante è anche quanto enunciato con altra sentenza (Cassazione Civile, sentenza 21 settembre 2012, n. 16089), che ha negato l'addebito della separazione al coniuge "traditore", poiché la moglie tradita non voleva avere figli. In questo caso il tradimento del marito viene dai giudici interpretato come una reazione proporzionata al venir meno da parte della moglie a uno dei doveri coniugali.
La dichiarazione di addebito porta numerose conseguenze, che verranno analizzate in altro articolo.
A febbraio di quest'anno è stato presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che, ritenendo l’obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi un retaggio culturale ormai superato e vetusto, modificherebbe l'art. 143 c.c. e lo sopprimerebbe.
Gli orientamenti giurisprudenziali sin qui enunciati verrebbero, in tal modo, suggellati nel diritto positivo.

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di Avv. Mariarosa Signorini

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