La rottamazione delle cartelle esattoriali


Entro il 23 gennaio 2017 è possibile presentare il modello di adesione con cui si potrà inviare la richiesta per lo sconto sulle sanzioni e interessi
La rottamazione delle cartelle esattoriali
I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dei ruoli dovranno presentare, a partire dal 7 novembre fino al 23 gennaio 2017, il modello per adesione agevolata.

Con l’adesione si potrà beneficiare di uno sconto su: sanzioni, interessi di mora e di dilazione, in merito alle cartelle dal 2000 al 2015 incluse le partite derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito dell’INPS, per le quali non è prevista la fase di formazione del ruolo. Per quanto riguarda le entrate ammesse alla definizione rientrano tutte quelle riscosse tramite ruolo di natura sia patrimoniale che tributaria compresa l’IVA, tributi regionali e comunali.

Nonostante l’adesione restano dovute in capo al contribuente la sorte capitale, sia tributo che contributo assistenziale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e l’aggio esattoriale oltre alle eventuali spese per procedure esecutive.
Restano poi escluse dall’adesione: le risorse comunitarie (quali dazi e accise), l’iva all’importazione, le somme recuperate per aiuti di stato, i crediti da condanna della Corte dei Conti, sanzioni pecuniarie di natura penale, sanzioni per violazioni al Codice della strada (escluso le somme aggiuntive alle sanzioni).

A seguito della presentazione dell’istanza l’agente della riscossione comunica al debitore, entro il 24 aprile 2017, l’importo dovuto, il quale può essere rateizzato in massimo 4 rate suddivise come di seguito:
- 1a rata pari ad 1/3 delle somme dovute
- 2a rata pari ad 1/3 delle somme dovute
- 3a rata pari ad 1/6 delle somme, da pagare entro il 15 dicembre 2017
- 4a rata pari ad 1/6 delle somme, da pagare entro il 15 marzo 2018

In caso di rateizzazione sarà inoltre calcolato, sull’importo complessivo, l’interesse di dilazione pari al 4,5% annuo.
Tale rateizzazione non gode però delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia e pertanto, in caso di ritardo o mancato pagamento ne consegue che la rateizzazione decade determinando così l’intero pagamento dell’importo residuo senza possibilità di nuova rateizzazione.
È quindi necessario valutare bene se adempiere o meno all’adesione in quanto in caso di rateizzazioni lunghe o, in caso di impossibilità a far fronte al debito da rottamazione, potrebbe convenire lasciar in essere la rateizzazione in corso.

È ammessa l’inserimento di ruoli in contenzioso a condizione che si rinunci ai giudizi pendenti. Quest’ultimo aspetto dovrà essere ancora chiarito in quanto non è precisato, in caso di impugnazione del ruolo, se la rottamazione debba comprendere la totalità delle partite in discussione oppure se il debitore può scegliere cosa definire e quindi solamente parte di esso. Stessa considerazione vale se la cartella da rottamare scaturisce da un avviso di accertamento in contenzioso.
Per le somme non in contenzioso dovrebbe invece essere possibile ammettere anche le partite da rottamare. In caso di dilazioni scadute il debitore può ugualmente rottamare gli importi residui mentre se la dilazione è in corso è prevista, come condizione di accesso, il pagamento delle rate dovute fino al 31 dicembre 2016.

A seguito della presentazione dell’istanza di definizione l’agente alla riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (quali fermi amministrativi e/o iscrizioni di ipoteca) ed esecutive (pignoramento di beni mobili e/o l’espropriazione immobiliare) ad eccezione di quelle già avviate. Al tempo stesso saranno però sospesi tutti i termini perentori di prescrizione e decadenza che lo stesso agente di riscossione è tenuto a rispettare. Ovviamente, in caso di decadenza della rateizzazione (scaturita dal ritardo o dal mancato pagamento anche di una rata) saranno riprese automaticamente le misure cautelari e/o esecutive delle somme ancora dovute, senza possibilità di nuove rateizzazioni per tali importi.

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di Studio Associato Doccini

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