Il provvedimento disciplinare nel pubblico impiego
Applicazione del potere disciplinare alla violazione dell'obbligo di diligenza, di obbedienza e fedeltà
Il D.L.gs. 165/2001 - norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - è considerato il "testo unico" a cui fare riferimento per la disciplina del lavoro pubblico.
Il "testo unico" attuale ha recepito tutti i principi fondamentali della riforma della pubblica amministrazione dettati dal D.L.gs 29/1993 prima, dalla "legge Bassanini poi, fino alla L. 15/2009 e al D.L.gs 150/2009 attuativo della "riforma Brunetta".
Il processo di privatizzazione del pubblico impiego ha comportato modifiche sostanziali al diritto disciplinare in quanto ora la pubblica amministrazione si deve attenere al codice di comportamento emesso e adottato, così come indicato dall’art. 54 del D.L.gs 165/2001.
Il personale dipendente riceve, all’atto dell’assunzione, il codice di comportamento dove ogni ente indica i doveri minimi ai quali il dipendente pubblico si deve attenere nel comportamento quotidiano in modo da assicurare il rispetto degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità stabiliti dalla Costituzione:
· il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri o altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta;
· il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. e la pubblica amministrazione deve esercitare il potere disciplinare con le stesse modalità del datore di lavoro privato "tenendo conto della gravità della violazione posta in essere per l’irrogazione della sanzione".
L’esercizio del potere disciplinare è quindi disciplinato secondo quanto recita l’art. 2016 c.c.: ogni qualvolta il dipendente violi l’obbligo di diligenza e di obbedienza e fedeltà, sarà esercitato tenendo conto della gravità della violazione.
L’attuazione del potere disciplinare, invece, è applicato nel rispetto dell’art. 7 della Legge 300/1970 relativamente all’obbligo di formazione del codice disciplinare, all’obbligo della contestazione preventiva degli addebiti e alla validità biennale delle sanzioni applicate.
Premesso e considerato che il dipendente della pubblica amministrazione all’atto dell’assunzione deve essere informato dei suoi doveri tramite la consegna del codice di comportamento, l’amministrazione deve altresì comunicare al dipendente, tramite consegna, affissione o pubblicazione sul proprio sito, il codice disciplinare recante l’indicazione delle infrazione e delle relative sanzioni applicabili.
L’aspetto sanzionatorio viene deciso e applicato direttamente dal dirigente dell’ufficio nei casi di minore gravità quali il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a 4 ore e la sospensione fino a 10 giorni, mentre per le sanzioni più gravi quali la sospensione superiore a 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso, la competenza è dell’ufficio apposito destinato ai procedimenti disciplinari.
La procedura prevede la contestazione scritta, salvo che per il rimprovero verbale, e la convocazione del dipendente che può farsi assistere da un rappresentante sindacale oppure inviare una memoria scritta anziché presenziare alla convocazione.
A seguito dell’abolizione dei collegi arbitrali di disciplina presenti nelle amministrazioni pubbliche, il dipendente, prima di adire il giudice ordinario, ha la facoltà di impugnare la sanzione dinanzi il collegio di conciliazione e arbitrato istituito presso l’ufficio provinciale del lavoro competente.
Il procedimento disciplinare non viene sospeso nel caso in cui per gli stessi motivi si sia iniziato anche un contemporaneo procedimento penale, salvo specifiche situazioni di incertezza e complessità che non consentono la certezza dei motivi per erogare la sanzione.
Il "testo unico" attuale ha recepito tutti i principi fondamentali della riforma della pubblica amministrazione dettati dal D.L.gs 29/1993 prima, dalla "legge Bassanini poi, fino alla L. 15/2009 e al D.L.gs 150/2009 attuativo della "riforma Brunetta".
Il processo di privatizzazione del pubblico impiego ha comportato modifiche sostanziali al diritto disciplinare in quanto ora la pubblica amministrazione si deve attenere al codice di comportamento emesso e adottato, così come indicato dall’art. 54 del D.L.gs 165/2001.
Il personale dipendente riceve, all’atto dell’assunzione, il codice di comportamento dove ogni ente indica i doveri minimi ai quali il dipendente pubblico si deve attenere nel comportamento quotidiano in modo da assicurare il rispetto degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità stabiliti dalla Costituzione:
· il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri o altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta;
· il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. e la pubblica amministrazione deve esercitare il potere disciplinare con le stesse modalità del datore di lavoro privato "tenendo conto della gravità della violazione posta in essere per l’irrogazione della sanzione".
L’esercizio del potere disciplinare è quindi disciplinato secondo quanto recita l’art. 2016 c.c.: ogni qualvolta il dipendente violi l’obbligo di diligenza e di obbedienza e fedeltà, sarà esercitato tenendo conto della gravità della violazione.
L’attuazione del potere disciplinare, invece, è applicato nel rispetto dell’art. 7 della Legge 300/1970 relativamente all’obbligo di formazione del codice disciplinare, all’obbligo della contestazione preventiva degli addebiti e alla validità biennale delle sanzioni applicate.
Premesso e considerato che il dipendente della pubblica amministrazione all’atto dell’assunzione deve essere informato dei suoi doveri tramite la consegna del codice di comportamento, l’amministrazione deve altresì comunicare al dipendente, tramite consegna, affissione o pubblicazione sul proprio sito, il codice disciplinare recante l’indicazione delle infrazione e delle relative sanzioni applicabili.
L’aspetto sanzionatorio viene deciso e applicato direttamente dal dirigente dell’ufficio nei casi di minore gravità quali il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a 4 ore e la sospensione fino a 10 giorni, mentre per le sanzioni più gravi quali la sospensione superiore a 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso, la competenza è dell’ufficio apposito destinato ai procedimenti disciplinari.
La procedura prevede la contestazione scritta, salvo che per il rimprovero verbale, e la convocazione del dipendente che può farsi assistere da un rappresentante sindacale oppure inviare una memoria scritta anziché presenziare alla convocazione.
A seguito dell’abolizione dei collegi arbitrali di disciplina presenti nelle amministrazioni pubbliche, il dipendente, prima di adire il giudice ordinario, ha la facoltà di impugnare la sanzione dinanzi il collegio di conciliazione e arbitrato istituito presso l’ufficio provinciale del lavoro competente.
Il procedimento disciplinare non viene sospeso nel caso in cui per gli stessi motivi si sia iniziato anche un contemporaneo procedimento penale, salvo specifiche situazioni di incertezza e complessità che non consentono la certezza dei motivi per erogare la sanzione.
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