Responsabilità del notaio


L'orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che la responsabilità civile del notaio possa essere qualificata come contrattuale
Responsabilità del notaio
La natura della responsabilità del notaio è disciplinata dall'articolo 2671 del codice civile e in base a tale disciplina tenuto conto il prevalente orientamento giurisprudenziale e l'indicazione giuridica tradizionale, la responsabilità del notaio può essere di carattere civile, penale, disciplinare e fiscale. Ritenuta la vastità del momento, in tale sede ci preme soffermarci sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale prendendo in considerazione le relative e connesse fattispecie. In effetti dibattutta è la questione inerente la natura contrattuale o extra contrattuale della responsabilità civile del notaio per i danni da lui cagionati e nel caso di prestazione del suo ministero a questi vietate ed in caso di violazione delle prescrizione in ordine alla formulazione di atti o sugli adempimenti ad essi collegati. A parere di una parte della dottrina e di una parte della giurisprudenza la responsabilità civile del notaio è da considerarsi extra contrattuale in quanto essendo la prestazione notarile tipica ed obbligatoria, non può qualificarsi un rapporto contrattuale vero e proprio cioè quello che si instaura tra il notaio e le parti. In effetti l'attività del notaio avendo funzione pubblica e tutelando gli interessi di tutti coloro che devono fare affidamento sulla validità di questo comporta, in caso di violazione delle norme disciplinatorie della materia una responsabilità extra contrattuale sia nei confronti di coloro che hanno partecipato all'atto e sia nei confronti di coloro che sono ad esso estranei. L'orientamento giurisprudenziale prevalente però sostiene che la responsabilità civile del notaio per gli atti da lui posti in essere possa essere qualificata come contrattuale poichè l'obbligo del notaio di adempiere alle sue funzioni nasce dalla richiesta del cliente e ciò farebbe nascere, come in realtà fa nascere, tra il cliente ed il notaio un rapporto contrattuale che ha ad oggetto l'attività che egli dovrà svolgere, e proprio per tale ragione ne consegue che solo il cliente è legittimato a far valere la responsabilità civile del notaio e non anche il terzo, il quale solo nell'ipotesi eccezionale di contratto a favore del terzo è legittimato ad agire. In particolare per quanto concerne il dovere di trascrizione immediata di atti da parte del notaio occorre specificare quanto segue. In primis la trascrizione immediata di un atto deve essere oggetto di specifica richiesta della parte o deve richiamare ad un puntuale adempimento di quanto prescritto dall'ordinamento generando a carico del notaio l'obbligo di attivarsi in tempi rapidi al fine di avere una trascrizione immediata. Ma a riguardo l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che affinchè la richiesta di trascrizione immediata abbia rilevanza giuridica e cioè sia rilevante ai fini della concreta indagine sulla esistenza di un ingiustificato ritardo debba essere dalla parte specificatamente giustificata.

Articolo del:


di Studio legale Tomassi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse