Vademecum Ferie


Durata e determinazione delle ferie

- Periodo di godimento

- Trattamento economico

- Adempimenti contributivi
Vademecum Ferie
Il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. Tale diritto è irrinunciabile (art. 36, comma terzo, Costituzione Italiana). La durata del periodo di ferie è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità (art. 2109 del Codice Civile) e matura in relazione al periodo di servizio prestato dal lavoratore. Da quanto sopra derivano tre principi: le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro; la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi; l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Durata e determinazione delle ferie. L'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 cod. civ. (periodo di riposo), il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane (28 giorni). Tale periodo va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (salvo eventuali diverse previsioni della contrattazione collettiva o la specifica disciplina riferita a particolari categorie di lavoratori).

Periodo di godimento. E’ il datore di lavoro che stabilisce il periodo durante il quale il lavoratore può assentarsi, tenendo conto sia degli interessi della propria azienda, sia delle esigenze del lavoratore e dandone notizia agli interessati (in anticipo rispetto al periodo prescelto). Non è quindi possibile, per il lavoratore, decidere autonomamente il periodo in cui godere le ferie, anche nel caso in cui disponga di un consistente numero di giorni di ferie arretrate.

Trattamento economico. Durante l'assenza dal lavoro per ferie, al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione. Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la sostituzione dell'effettiva fruizione delle ferie con l'indennità sostitutiva di ferie non godute può riguardare solo il periodo di ferie che eventualmente eccede il periodo minimo di quattro settimane. Pertanto, nel caso in cui i CCNL prevedano più giorni di ferie rispetto al periodo minimo stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 (4 settimane), quelli in eccesso possono essere monetizzati in busta paga (indennità sostitutiva). Per i contratti a tempo determinato è possibile sostituire le ferie non godute con la relativa indennità.

Adempimenti contributivi. Il mancato godimento delle ferie nei termini comporta l’obbligo, per il datore di lavoro, del versamento dei contributi dovuti all’Inps. Pertanto i datori di lavoro (individuato il momento impositivo), devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute. I relativi adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (circolare Inps n. 174/2013).

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di Rag. Giovanni Zarcone

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