Mancato pagamento del contributo di mantenimento 2


Interventi a favore del genitore debole economicamente
Mancato pagamento del contributo di mantenimento 2
L’articolo 1, comma 414, della legge di stabilità per il 2016 ha previsto, "in via sperimentale", l’istituzione di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
Al comma 415 è previsto l’accesso alle risorse del Fondo al "coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi", allorché "non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto", In tale caso, l’interessato può rivolgersi al "tribunale del luogo ove ha residenza" per chiedere l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. L’istanza, se ritenuta ammissibile dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato, viene trasmessa al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione..";
Le norme di attuazione delle disposizioni, come previsto al successivo comma 416, sarebbero dovute essere state adottate, entro il mese di gennaio 2016, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai fini non solo dell’attuazione ma anche dell’individuazione dei tribunali presso i quali doveva avvenire la sperimentazione, nonché le modalità per la corresponsione delle somme.
A tutt’oggi nessuna disposizione attuativa è stata emanata.Tale tipo di intervento conosce, invece, in altre realtà italiane (quali le province autonome di Trento e Bolzano) attuazione. Qui le somme destinate al mantenimento dei minori e non corrisposte dal genitore obbligato dall'autorità giudiziaria in ipotesi di separazione, divorzio etc. sono anticipate, previa richiesta, dalla provincia al genitore con cui il minore vive. Dopo l’erogazione, la provincia provvederà direttamente a riscuoterle, interessi maturati compresi, dal genitore obbligato al mantenimento.
Il genitore presso il quale vive il minore e il suo nucleo familiare deve trovarsi in situazione di difficoltà economica.

È inoltre necessaria l'esistenza di un provvedimento del tribunale che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato e l'atto di precetto ritualmente notificato e non ottemperato nel termine di dieci giorni da parte dello stesso.

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di Avv. Mariarosa Signorini

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