Casa trasferita senza tasse nella separazione


La cessione della casa al coniuge, nell'ambito della separazione e divorzio, è esentasse e non comporta
la decadenza dai benefici fiscali prima casa
Casa trasferita senza tasse nella separazione
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato al vicenda di un contribuente, il quale acquistava l’abitazione con i benefici "prima casa" e, prima che decorressero cinque anni, la cedeva alla moglie in esecuzione degli accordi di separazione coniugale.
Ciò, secondo l’Agenzia delle Entrate, comportava la decadenza dalle agevolazioni fiscali utilizzate per l’acquisto dell’immobile "prima casa". Contro il provvedimento veniva interposto ricorso.
Nella vicenda assumeva rilevanza l’art. 19, L. 74/1987, ai sensi del quale "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ... sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
Invero tale norma era stata a lungo interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza laddove si riteneva che riguardasse solo gli atti e accordi strettamente finalizzati allo scioglimento della comunione tra i coniugi conseguente alla separazione. Quindi non si attribuiva all’art. 19 un effetto generalizzato, in particolare non potendo impedire la decadenza dalle agevolazioni prima casa ove fosse stata ceduta alla ex-moglie entro il quinquennio dall'acquisto (tra le tante Cass. civ., sez. trib., 03/02/2014 n. 2263).
Tuttavia la Corte di Cassazione, con due arresti, ha recentemente modificato il proprio orientamento in senso favorevole al contribuente (Cass. civ., sez. trib., 14/01/2016 n. 2111 e 28/06/2016 n. 13340) ed ha statuito che i negozi traslativi di diritti mobiliari e immobiliari, ancorché non siano atti essenziali per addivenire alla separazione o al divorzio, sono comunque volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale e rientrano tra gli "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", come tali ammessi ad usufruire dell'esenzione di cui all’art. 19, L. 74/1987.
La Corte, nella citata sentenza 13340/16, riflette che il revirement giurisprudenziale è altresì giustificato dal mutato quadro normativo che, col D.L. 132/2014, ha attribuito al consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale, estendendo il procedimento di negoziazione assistita da avvocati alla separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 6) e prevedendo che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, un accordo di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 12), i quali, ad ogni effetto di legge, tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i corrispondenti procedimenti.
Pertanto, di fronte al nuovo assetto giurisprudenziale, il trasferimento dell'abitazione all’altro coniuge, in sede di separazione e divorzio, non è tassabile a prescindere che la pattuizione sia o meno essenziale, e non comporta la riemersione dell’imposta assolta in via agevolata al momento dell’acquisto della "prima casa".

Tuttavia la Corte di Cassazione richiama l’Agenzia delle Entrate a vigilare che gli accordi di separazione non celino una volontà abusiva rivolta all’illegittimo risparmio fiscale.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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