Mantenimento e capacità lavorativa del coniuge


Mantenimento del coniuge nel giudizio di separazione e divorzio: si guarda la capacità lavorativa...
Mantenimento e capacità lavorativa del coniuge
Mentre fino ad alcuni anni fa al coniuge debole, di frequente la moglie, veniva riconosciuto di diritto l'assegno di mantenimento, oggi non è più così semplice. Spesso si assiste a sentenze che, anche in caso di disoccupazione del coniuge richiedente, negano il mantenimento avuto riguardo alla capacità lavorativa dello stesso, soprattutto quando si trova in difficoltà anche il coniuge che dovrebbe corrispondere l'assegno e non c'è un grosso divario economico tra i due.

Teoricamente la capacità lavorativa andrebbe appurata con riferimento alle condizioni concrete e alle pregresse esperienze lavorative. In pratica, invece, se il coniuge è giovane, in salute e ha un curriculum, è facile che il giudice non riconosca nulla a titolo di mantenimento. Se poi aggiungiamo magari che i figli sono già grandicelli... al coniuge non resterà che rimboccarsi le maniche e trovare un'occupazione.

La sentenza della Cassazione del 13-02-2013, n. 3502 ribadisce comunque il concetto per cui "In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche".

Si ritiene che, se da un lato, si è voluto porre un freno a richieste a volte pretestuose di assegni di mantenimento esagerati rispetto al reddito dell'altro coniuge o alla voluta "inattività" del soggetto richiedente, dall'altro, la citata Cassazione ha cercato di ovviare alla tendenza inversa che va a discapito anche di quelle persone che vorrebbero poter fare a meno del mantenimento del coniuge ma che, pur impegnandosi, non riescono realmente a trovare un'occupazione e necessitano di un aiuto fino a quando non riusciranno a rendersi economicamente indipendenti (nel qual caso sarà poi possibile una revisione delle condizioni).

Ad oggi, in mancanza di addebito di separazione e quando non sussiste un grosso divario economico tra i coniugi, l'età anagrafica e lo stato di salute sono i due elementi maggiormente presi in considerazione al fine di decidere sul riconoscimento del mantenimento o meno. Non si esclude, però, che il coniuge che richiede il mantenimento possa portare all'attenzione del Giudice quegli ulteriori e concreti fattori individuali e ambientali a cui fa riferimento la Corte di Cassazione.

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di Avv. Maria Laura Caliò

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