Rottamazione cartelle: modifiche al provvedimento


Esaminiamo le importanti modifiche introdotte al D.L. 193/2016 sulla procedura di rottamazione delle cartelle
Rottamazione cartelle: modifiche al provvedimento
Il Decreto Fiscale collegato alla manovra finanziaria per il 2017 ha subito alcune importanti modifiche alla procedura di rottamazione delle cartelle, rispetto alla versione iniziale.
In primo luogo è stato esteso a tutto il 2016 il momento di affidamento dei carichi agli agenti della riscossione che possono rientrare nella procedura di rottamazione; in precedenza era fissato alla fine del 2015.
E' stata poi risolta la questione sollevata intorno a quei comuni, circa 4500 in tutta Italia, che non si avvalgono di Equitalia per la riscossione dei carichi fiscali; anche questi debiti rientrano infatti nella procedura.
E' stato portato al 31 marzo 2017 il termine per aderire, dall'originaria scadenza del 23 gennaio; il modulo da utilizzare è quello predisposto da Equitalia e potrà essere presentato anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Coloro che hanno più cartelle potranno decidere di rottamarne solo alcune.
Equitalia ha tempo fino al 31 maggio 2017 per comunicare al contribuente gli importi da versare e la determinazione delle singole rate, se non si è optato per il pagamento in unica soluzione.
Sono aumentate le rate per definire i pagamenti, portandole da un massimo di quattro a cinque; le scadenze del 2017 saranno nei mesi di luglio, settembre e novembre, con un importo complessivo pari almeno al 70% del debito totale; le rate del 2018 scadranno nei mesi di aprile e settembre.
Nessuna flessibilità è concessa, nel senso che qualsiasi ritardo o insufficienza nei versamenti determinerà la perdita della possibilità di "rottamare" con il ripristino dei vecchi importi dovuti.
Per coloro i quali hanno rateazioni in corso sarà possibile aderire solo se in regola con le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016; la rottamazione riguarderà solo gli importi residui, mentre rimarranno acquisite le sanzioni e gli interessi già pagati.
Anche chi ha un contenzioso in corso potrà aderire, rinunciando a portare avanti le liti avviate.
Dal momento della richiesta di definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza, oltre che quelli per le azioni esecutive, purché non già avviate.

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di Dott. Paolo Martufi

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