Legato di una somma determinata


Il lascito a titolo particolare di una somma da prendersi da un certo luogo è efficace nella misura disponibile all'apertura della successione
Legato di una somma determinata

Il codice civile, agli articoli 587 ss, stabilisce che il testatore possa disporre dei propri beni, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, a titolo universale, attribuendo al beneficiario la qualità di erede, ovvero a titolo particolare, con conseguente attribuzione della qualità di legatario. Il legato può avere ad oggetto beni mobili, immobili o una somma di denaro e non è soggetto ad accettazione. L'adempimento del legato è demandato all'onerato che generalmente è rappresentato dall'erede. Occorre chiedersi che tipo di tutela sia prevista per l'erede nell'ipotesi in cui la somma di denaro legata non sia presente nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.

Giova evidenziare che il legato di somma di denaro è considerato, ai sensi dell'art. 653 del codice civile, un legato di cosa di genere con la conseguenza che l'onerato ne risponde con i suoi beni, essendo indifferente a tali fini l'incapienza del patrimonio ereditato. Tuttavia, quando nell'asse ereditario non sia presente la somma lasciata a titolo di legato, l'erede è esonerato dal pagamento delle somme stesse nelle ipotesi di seguito elencate:
1) accettazione dell'eredità con beneficio di inventario: nella fattispecie in oggetto non opera la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede, con la conseguenza che i debiti ereditari potranno essere soddisfatti esclusivamente mediante la massa attiva dell'eredità e non sarà possibile attingere al patrimonio personale dell'erede
2) legato di somma di denaro da prendere su un conto corrente del de cuius: se il testatore disponga un legato da prendere da un determinato conto corrente a lui intestato, il legato sarà efficace nei limiti in cui la somma sia presente sul conto stesso, essendo in tale ipotesi chiara la volontà di lasciare una somma presente in un determinato luogo ai sensi dell'art. 654 c.c.
3) legato di somma di denaro da prendere dal patrimonio del de cuius: la medesima situazione di cui al punto 2) si verifica nell'ipotesi in cui il testatore lasci una somma di denaro con l'espressa indicazione che la stessa debba essere presa dal suo patrimonio. In tale evenienza non opererà la confusione tra i patrimoni, poichè l'intento del testatore risulta chiaramente quello di disporre di qualcosa che sia presente nella propria sfera patrimoniale al momento della redazione del testamento e che potrebbe mancare al momento dell'apertura della succesione per le più svariate ragioni. Anche in questo caso il legato non potrà incidere sul patrimonio personale dell'erede.

Se non si verifica nessuna delle tre ipotesi sopra descritte, l'erede sarà tenuto a pagare, a meno che nel corso di un giudizio non riesca a dimostrare, mediante testimoni, che la volontà del de cuius era quella di lasciare beni presenti nel proprio patrimonio e che la stessa non era stata epressa chiaramente nel testamento per errore. In assenza di tale prova, l'erede sarà tenuto ad adempiere il legato.

Articolo del:


di Avv. Michela Pignatelli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse