Anomalie dichiarazioni Iva 2016


Comunicazione per l’adempimento spontaneo ai soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA o l'hanno presentata in modo incompleto.
Anomalie dichiarazioni Iva 2016
L’Agenzia delle entrate trasmetterà a breve 60.000 comunicazioni ai contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA 2016 relativa all'anno di imposta 2015 ovvero l'hanno presentata con il solo quadro VA compilato. Le comunicazioni verranno recapitate agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti e forniranno dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA nei novanta giorni dal termine ordinario di presentazione ( 30 settembre 2016) e, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate . La stessa comunicazione sarà consultabile, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del "Cassetto fiscale".

Nella comunicazione sono rese disponibili al contribuentele le informazioni utili per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate in modo di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e in grado di giustificare la presunta anomalia. I dati contenuti nelle comunicazioni saranno il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente, il numero identificativo della comunicazione e l'anno d’imposta, i dati della comunicazione annuale dei dati IVA presentata relativa all’anno d’imposta 2015, la dichiarazione IVA presentata relativa all’anno di imposta 2015 ( qualora presente nell’anagrafe tributaria) e il protocollo identificativo e la data di invio sia della comunicazione che della dichiarazione IVA. Anche l’assenza dell’informazione sarà comunque comunicata al contribuente.

L’intervento correttivo del contribuente potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del decreto del D.P.R. n. 633/72 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73.






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di Marco Andriolo

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