La responsabilità della struttura sanitaria


La Lombardia è un modello da imitare: ha esteso ad Asl e Ospedali un codice etico e applicato controlli per garantire più trasparenza e correttezza
La responsabilità della struttura sanitaria
Dal 1978 - anno in cui è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale - ad oggi, la giurisprudenza ha sempre posto l’attenzione sul tema della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei pazienti che ad essa si siano rivolti. E diversi, bisogna dire, sono stati gli orientamenti che si sono succeduti nel tempo, in particolar modo in merito alla differenziazione tra struttura sanitaria pubblica e privata e sulla tipologia di responsabilità, tra contrattuale ed extracontrattuale. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è stata riconosciuta in maniera esplicita con la sentenza n.5939 del 27/05/1993 della Cassazione Civile - Sezione III - che ha affermato: "la responsabilità diretta dell’ente e quella del medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale".

A partire dalla fine degli anni ’90 si è consolidata la tesi secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria non si esaurisca nella mera prestazione di cure mediche e chirurgiche, ma si estenda anche a tutta una serie di prestazioni aggiuntive, come l’assistenza pre e post operatoria, l’apprestamento di attrezzature e presidi diagnostici e servizi di degenza. La responsabilità che ne deriva è riferibile al c.d. "contratto (atipico) di spedalità", che vede il medico come una delle tanti componenti della prestazione da garantire al paziente: in quest’ottica, a rispondere in giudizio per eventuali inadempimenti, è la struttura sanitaria o il medico in quanto esercente la professione all’interno della struttura sanitaria. Un punto fermo sul c.d. "contratto di spedalità" è stato posto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9556 del 2002.

Gli ultimi sviluppi al riguardo si sono avuti con la recente introduzione del Decreto Legge del 13 settembre 2012, n.158 (subito ribattezzato Decreto Balzuzzi), successivamente convertito con la Legge dell’8 novembre 2012, n.189, che ha posto un problema di coerenza tra i nuovi lineamenti della responsabilità del medico e la responsabilità da contratto atipico di spedalità della struttura sanitaria. Ci si è posti dunque il problema se la nuova normativa abbia modificato o meno i lineamenti della responsabilità della struttura sanitaria. Dopo pronunzie discordanti di alcuni Tribunali in merito, è intervenuta a porre un essenziale arresto giurisprudenziale la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 4030 del 19.2.2013 della Sezione III Civile, ha affermato che "la materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per quella c.d. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contratto sociale".

Sulla scorta di quanto già affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 577/2008, può affermarsi, anche dopo l’introduzione del Decreto Balduzzi, che non vi sono limitazioni o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria. Tale equiparazione, però, viene meno con riferimento alla c.d. responsabilità amministrativa sancita dal D.Lgs 231/01. Tale forma di responsabilità, infatti, si applica, nel settore sanitario, agli enti pubblici e privati economici, mentre non trova applicazione alle strutture sanitarie pubbliche non economiche (quindi senza finalità di lucro), in primis alle ASL. In base al D.Lgs 231/01, e con riferimento alle strutture soggette a tale disciplina, sono previste pesanti sanzioni in caso di illeciti contemplati nella normativa 231 commessi da persone che rivestono le funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione per ottenere vantaggi nel proprio interesse o per interesse dell’ente. Tuttavia, la struttura sanitaria può evitare di incappare in tali gravi sanzioni se ha adottato efficaci sistemi di controllo e di vigilanza tramite Modelli di Organizzazione e Gestione interna, i c.d. MOG e appositi Organismi di Vigilanza.

Un modello esemplare è rappresentato dalla regione Lombardia: nonostante le strutture pubbliche non economiche non siano soggette alla responsabilità amministrativa, dal 2004 l’ente locale ha esteso a tutte le ASL e le AO (Aziende Ospedaliere) l’adozione di un codice etico e di un MOG al fine di una maggior tutela nei confronti dei pazienti, garantendo una miglior trasparenza e correttezza dell’operato delle strutture sanitarie lombarde.

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di Avv. Alberto Paone

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