Amministrazione di sostegno


Serve per affiancare un soggetto che si trovi nell'impossibilità, parziale o temporanea, di far fronte al soddisfacimento dei propri interessi
Amministrazione di sostegno
L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 09 gennaio 2004, in riferimento agli articoli 404 e seguenti del codice civile.

L'autorità preposta alla nomina dell'amministratore di sostegno è il Giudice Tutelare che, previo ricorso proposto a norma dell'art. 407 cod. civ., sentito personalmente l'interessato e previo intervento al procedimento anche del pubblico ministero, a norma dell'ultimo comma dell'art. 407 cod. civ., nomina l'amministratore di sostegno quale soggetto che deve coadiuvare il beneficiario.

L'amministratore di sostegno è un soggetto che può assistere, ovvero rappresentare il beneficiario, nel compimento di determinati atti e, precisamente, di quegli atti che sono individuati nel decreto di nomina previsto nell'art. 405 cod. civ.

L'art. 404 cod. civ., prevede che il beneficiario, per tutti gli atti non contemplati nel suddetto decreto, resta libero di agire in piena autonomia, senza richiedere l'ausilio di nessuno.

Nella scelta dell'amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella e il parente entro il quarto grado.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può nominare come amministratore di sostegno anche altra persona idonea e non legata da rapporti di parentela con il beneficiario.

Non possono ricoprire, comunque, le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori di servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Ai sensi dell'art. 413 cod. civ., quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'art. 406 cod. civ., ritengono sussistere i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore stesso, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare.

Nella procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, che consiste sostanzialmente in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione e, non è, pertanto, configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale.

L'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, limita espressamente la partecipazione in giudizio al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e agli altri soggetti indicati nel ricorso, le cui informazioni, il Giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.

La finalità unica dell'istituto dell'amministrazione di sostegno è quella di prevedere una figura che possa aiutare e quindi affiancare un soggetto che si trovi nell'impossibilità, parziale o temporanea, di far fronte al soddisfacimento dei propri interessi, senza dover ricorrere ai più gravi e complessi strumenti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

L'amministrazione di sostegno è uno strumento avente natura assistenziale, volto a tutelare le persone più deboli, come ad esempio gli anziani, senza dover ricorrere a misure limitative, in via assoluta, della capacità d'agire.

La priorità dello stesso è infatti principalmente la tutela della persona e, in via subordinata, anche del suo patrimonio.

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di Avv. Sabrina Di Ianni

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