Rottamazione delle cartelle, le novità introdotte


Prorogati i termini e maggiori dilazioni: queste le principali novità introdotte a seguito della conversione in legge del decreto
Rottamazione delle cartelle, le novità introdotte
A seguito della conversione in legge del decreto 193/2016 sono state introdotte alcune importanti novità:

PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE ALL’ADESIONE:
L’adesione potrà essere fatta entro il 31 marzo 2017 e non più entro il 23 gennaio attraverso il modulo "DA1" il quale dovrà essere compilato con i dati personali ed i dati relativi alle cartelle interessate: chi ha più cartelle infatti potrà decidere di aderire anche parzialmente. All’interno del modulo dovrà inoltre essere indicato le modalità di pagamento, se in un’unica soluzione oppure in più rate, anche tramite domiciliazione sul conto corrente.

NON PIU’ QUATTRO MA CINQUE RATE:
Sarà possibile dilazionare l’importo da pagare in cinque rate e non più quattro.
Il 70% dell’importo dovrà essere versato nell’anno 2017 in tre rate con scadenza a luglio, settembre e novembre mentre il restante 30% ad aprile e settembre 2018.

CALCOLO DELL’IMPORTO ENTRO MAGGIO 2017:
Al momento della presentazione della domanda il contribuente potrà avere solo un’idea del conto da pagare, sarà l’agente della riscossione a certificare l’importo complessivo da versare tramite una comunicazione da inviare entro il 31 maggio 2017 e non più il 24 aprile come precedentemente indicato, in cui sarà indicato l’importo complessivo e delle singole rate con la relativa scadenza. Inoltre entro il 28 febbraio 2017, il debitore sarà avvisato di tutti gli eventuali carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non è stata inviata l’informazione di presa in carico ovvero non è stato notificato l’avviso di addebito dei crediti contributivi.

ESTESE LE "CARTELLE AMMESSE":
La rottamazione viene estesa a tutti i carichi affidati ai concessionari tra il 2000 e il 2016. Vengono quindi inserite le iscrizioni a ruolo fatte da altri concessionari e non solo Equitalia.

ATTENZIONE AI TERMINI O SALTA LA ROTTAMAZIONE:
Restano invariate l’impossibilità di ritardare o di pagare parzialmente le rate una volta comunicate, in tal caso infatti salta la rottamazione e vengono applicate nuovamente sanzioni ed interessi senza possibilità di nuove rateizzazioni. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, pertanto, se non interamente versati, non determinano l’estinzione del debito residuo di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

RATEIZZAZIONI IN CORSO:
Nel caso di rateizzazioni in corso i contribuenti potranno ugualmente aderire all’adesione: in tal caso l’importo da pagare sarà quello residuo sul capitale; le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce quindi sono bloccate le rate a partire dal 2017, è quindi necessario pagare le rate fino al dicembre 2016 per presentare poi l’istanza di adesione.

RINUNCIA ALLE LITI:
In caso di adesione il contribuente dovrà rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica si dovrà rinunciare a portare avanti le liti relative alle cartelle inserite nell’adesione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI E DELLE AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE:
Dalla data di richiesta di adesione saranno sospesi i tempi di prescrizione e decadenza e non potranno essere avviate nuove azioni cautelari ed esecutive, ad accezione di quelle già avviate.

In definitiva, per quanto sono stati estesi i termini di presentazione e dilazione, resta la fondamentale scelta se presentare richiesta di adesione, vedendosi così azzerati sanzioni, interessi di mora e di dilazione, oppure mantenere in essere rateizzazioni con tempi di decorrenza più lunghi anche se comprensive di somme che potrebbero essere azzerate. Per chi ha rateizzazioni già in essere potrebbe essere vantaggioso continuare con la rateizzazione in quanto si usufruisce di rate di importi minori, dilazionate su un tempo di pagamento più esteso, inoltre le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi che non posso essere recuperate. Viceversa, per chi invece non ha avviato piani di rateizzazione, soprattutto su cartelle di lungo periodo, dove sanzioni e interessi hanno raggiunto somme rilevanti, potrebbe essere vantaggioso procedere con la richiesta di adesione pur dovendo pagare l’intero importo in sole cinque rate, da versare per il 70% nel 2017, senza possibilità di ritardi o pagamenti parziali pena la decadenza della rottamazione.

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di Studio Associato Doccini

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