Costi indeducibili Black-list e DTA (prima parte)


Le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali e la struttura delle fonti nel diritto italiano
Costi indeducibili Black-list e DTA (prima parte)
Il contenuto dell'articolo de quo è applicabile sino al 31 dicembre 2015, in quanto dal 1° gennaio 2016 i commi dal 10 al 12-bis dell'art. 110 sono stati abrogati dalla Legge di stabilità per il 2016.

Prima di affrontare l'oggetto del presente lavoro, vediamo brevemente cosa è una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali (DTA) e la struttura delle fonti nel diritto italiano.

1. Le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.
Le "Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali" (di seguito Convenzioni) sono trattati ovvero accordi internazionali che rappresentano un contratto sottoscritto tra gli Stati sovrani intervenuti e possono essere di natura:
a) bilaterale, quando le controparti sono solamente due,
b) multilaterale, quando i soggetti interessati sono superiori alle due unità.

Lo Stato italiano per la stipula degli stessi ha preso a riferimento il modello di Convenzione licenziato dall'OCSE.

Le Convenzioni de quo hanno il precipuo scopo di:
1. dirimere le problematiche che possono derivare dalla sovrapposizione dei diversi sistemi fiscali con la conseguente allocazione dei diritti impositivi fra gli Stati sottoscrittori;
2. eliminare la doppia imposizione giuridica, che si ha quando sorge una duplice tassazione in capo allo stesso soggetto in relazione al medesimo reddito, ossia il contribuente è tassato sia nello Stato della residenza sia nello Stato della fonte (è contrapposta a quella economica che consiste nella duplice tassazione in capo a soggetti diversi di un reddito identico economicamente);
3. prevenire l'evasione fiscale mediante l'applicazione di uno scambio di informazioni fra le autorità fiscali degli Stati contraenti.

In relazione allo scopo indicato nel punto 2., gli Stati sottoscrittori raggiungono un accordo su quale sarà lo Stato che eserciterà la potestà impositiva sul reddito transnazionale con la conseguenza che, in taluni casi, l'altro Stato limiterà la propria sovranità rinunciando a sottoporre a tassazione la materia imponibile.

In tale circostanza le Convenzioni possono:
a) prevede espressamente la tassazione, con riferimento ad una specifica fattispecie reddituale, in via esclusiva ad uno Stato con la conseguenza che l'altro Stato contraente rinuncerà alla propria pretesa tributaria;
b) non prevedere tale ipotesi, con automatico concorso di pretese impositive e con la conseguente necessaria applicazione delle norme bilaterali ed interne che avranno lo scopo di evitare la doppia imposizione (giuridica).

2. La struttura delle fonti nel diritto italiano.
Nel sistema legislativo italiano l'insieme degli atti o fatti che sono idonei a produrre norme giuridiche costituiscono il sistema delle fonti del diritto.

E' possibile immaginare una piramide dove:
· al vertice sono poste le norme superprimarie, costituite dalla Costituzione e dalle Leggi costituzionali;
· successivamente troviamo i Regolamenti dell'Unione Europea e i Trattati;
· nella parte inferiore le norme primarie, rappresentate dalla Legge, Decreti Legge e Decreti Legislativi;
· subito dopo sono presenti le Leggi Regionali;
· successivamente si hanno i regolamenti;
· infine sono presenti le Consuetudini.

Nel caso dovessero emergere conflitti tra le fonti, al fine di dirimere tali discrasie vengono applicati tre criteri:
i) criterio cronologico, secondo il quale in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente a quella più antica secondo la regola lex posterior derogat priori;
ii) criterio gerarchico, per il quale in caso di contrasto vige la regola lex superior derogat legi inferiori, ossia si preferisce la norma che occupa il posto più elevato;
iii) criterio di specialità, risponde alla regola lex specialis derogat legi generali e lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, preferendo in tal modo la norma speciale a quella generale anche se questa è successiva.

Fine prima parte - Continua.

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di dott. Ernesto Cherici

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