Condizioni generali del contratto nella P.A.


La Pubblica Amministrazione può operare nel diritto comune mediante negozi di diritto civile per la cura ed interessi pubblici
Condizioni generali del contratto nella P.A.
La Pubblica Amministrazione può operare nel diritto comune mediante negozi di diritto civile per la cura ed interessi pubblici. Al pari delle persone giuridiche private, gli enti pubblici sono dotati di autonomia negoziale e nell'esercizio di questa possono porre in essere contratti soggetti alle regole del diritto civile, tranne quelle che sono derogate da disposizioni speciali che regolano i rapporti con la pubblica amministrazione. L'attività negoziale della pubblica amministrazione è caratterizzata dal fatto che accanto agli atti e ai procedimenti contrattuali di diritto privato, si svolgono procedimenti amministrativi detti procedimenti di evidenza pubblica, in quanto volti a rendere note le ragioni di interesse pubblico specifiche del contratto. Orbene l'attività contrattuale della pubblica amministrazione è preceduta, accompagnata e seguita da atti amministrativi, mediante i quali il contratto è deliberato, o mediante i quali avviene la scelta del contraente, o nel caso in cui il contratto sia controllato. Per tale ragione proprio a seguito del sempre più frequente intervento degli enti pubblici nella sfera dell'economia e della società civile è divenuta più intensa la partecipazione dell'amministrazione sull'aspetto contrattuale, in effetti tutto ciò ha determinato anche per la pubblica amministrazione l'esigenza di avvalersi di condizioni generali di contratto, ovvero di predisporre una serie di clausole contrattuali destinate a disciplinare in maniera uniforme una serie indefinita di rapporti di identica natura ex art. 1341 c.c. Proprio in base all'articolo 1341 1° co. c.c. le suddette clausole fanno parte del contenuto obbligatorio del contratto vincolando l'altro contraente, quando questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando la ordinaria diligenza. E' frequente l'eventualità che tra le condizioni generali predisposte unilateralmente dalla pubblica amministrazione, siano ricomprese clausole vessatorie, per la cui validità ed efficacia ex art. 1341 2°co. c.c. si richiede la specifica approvazione scritta dell'aderente. In ordine alla validità e all'efficacia bisogna distinguere tre ipotesi. Nella prima ipotesi le condizioni generali si inseriscono in un capitolato generale relativo ad un contratto stipulato da quella stessa amministrazione per la quale il capitolato fu emanato. Nella seconda ipotesi le condizioni generali, cui il contratto rinvia, si inseriscono in capitolato generale predisposto da un ente diverso da quello stipulante: in questo caso vi è l'esclusione del carattere normativo delle prescrizioni del capitolato, a differenza della prima ipotesi. Nella terza ipotesi le condizioni generali del contratto predisposte unilateralmente dalla pubblica amministrazione non rientrano in alcun capitolato generale. Per ragioni di completezza occorre ricordare che con riferimento alle clausole vessatorie contenute in capitolati generali vi è la possibilità di escludere la necessità della specifica approvazione scritta da parte del privato aderente sulla base della non configurabilità delle disposizioni del capitolato quali condizioni generali predisposte da una delle parti: in tale circostanza le parti fanno riferimento ad una scelta concordata, definita appunto contratto per relationem perfectam.

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di Studio legale Tomassi

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