Art. 2043 c.c.: risarcimento danni
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
RISARCIMENTO DANNI - Art. 2043 c.c.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Si definisce danno, infatti, quel pregiudizio che deriva da un comportamento colposo (ossia causato da negligenza, imperizia o imprudenza) o volontario di un altro soggetto. Se questo danno è ingiusto, cioè non c’è una norma che autorizza o impone quel determinato comportamento, allora la legge impone che l’autore del comportamento sia obbligato a risarcire il danno stesso.Il danno risarcibile si distingue in: - danno patrimoniale - non patrimoniale
Le tipologie di danno possono anche coesistere.
Danno Patrimoniale
(a) danno emergente: quando si ha una diminuzione di patrimonio del danneggiato. Si tratta delle spese sostenute come conseguenza del danno subito (spese per riabilitazione, medicinali, meccanico, spese mediche..). Va rigorosamente provato mediante la relativa documentazione quale fatture, scontrini... (b) lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato, cioè il danno patrimoniale dovuto da perdita della capacità lavorativa (negozio distrutto da incendio, furto con scasso...). Pertanto, se a causa del danno il danneggiato avrà un mancato introito dovuto, da qualsiasi motivo, come per la degenza forzata in ospedale, o che non potrà più svolgere l’attività lavorativa svolta prima dell’incidente o la può svolgere in maniera minore (invalidità), questo dovrà essere risarcito.
Danno non patrimoniale
Si tratta del danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana, e deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art.2059 c.c.). Più frequenti sono i danni derivanti da reato (es. lesioni colpose in caso di incidente stradale o in caso di intervento chirurgico sbagliato). Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale e la sua valutazione è essenzialmente equitativa. Abbiamo anche il Risarcimento danni per inadempimento di un contratto, che può far nascere in capo al debitore una responsabilità del danno eventualmente subito dal creditore (ossia danno dovuto da inadempimento delle obbligazioni o da inadempimento extracontrattuale, oppure ipotesi previste dall'art. 1223 c.c. e seguenti). Sarà poi compito dell’altra parte provare di avere eseguito correttamente gli obblighi che derivavano dal contratto.
L’Indennizzo del danno previsto dall’art. 2045 c.c. la quale stabilisce che chi causa ad altri un danno per salvare se stesso o altri dal pericolo di un danno grave alla persona non è tenuto al risarcimento (sempre che il pericolo non sia stato causato da lui), ma il giudice può comunque riconoscere una somma al danneggiato a titolo di indennizzo. Si tratta del c.d. "stato di necessità".
Condizioni per il risarcimento
Il danno può essere risarcito soltanto se è considerato "ingiusto" cioè se il pregiudizio alla posizione altrui non è giustificato da una norma che impone o consente un determinato comportamento, come accade appunto in caso di legittima difesa (legge da rivedere al giorno d’oggi).
Il danno può anche derivare da un comportamento materiale tra due soggetti che non sono legati da alcun rapporto precedente, come accade nel caso del sinistro stradale.
In questi casi il danneggiato, per poter ottenere il risarcimento, oltre a provare l’esistenza di un danno e il fatto che questo deriva da un comportamento di un terzo, dovrà dimostrare anche che questo comportamento è stato negligente.
Tecnicamente si dice che il danneggiato deve provare la colpa dell’agente. Infine, vi sono delle situazioni nelle quali anche se le parti non sono legate da alcun contratto si ritiene che, per effetto del particolare rapporto che viene ad instaurarsi tra di loro e del contesto in cui ciò matura, i loro obblighi siano regolati come se esse avessero stipulato un contratto. In caso di violazione di questi obblighi si parla quindi di responsabilità da "contatto sociale".
È il caso, ad esempio, del rapporto che lega il medico e la casa di cura al paziente (es. errore medico).
Va comunque sempre tenuto presente che il danno può essere risarcito solo se esso è conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante. Per questo motivo chi intende richiedere il risarcimento deve sempre dimostrare che il pregiudizio si trova in rapporto di causa-effetto rispetto alla condotta del danneggiante. Si parla in questi casi di prova del nesso causale.
Nesso di causalità tra fatto e danno
Il danno è risarcibile solo se è conseguenza del fatto dannoso.Criteri sono:
Causalità materiale: il fatto come condizione necessaria del danno.
Causalità giuridica: ragionevole probabilità, secondo criteri di regolarità statistica, che quel fatto produca quel danno.
Causalità diretta e immediata.
Ci può essere un concorso di più criteri di imputazione e quindi se più soggetti, rispondono solidalmente delle conseguenze di un fatto illecito, si applicano a ciascuno i diversi criteri di imputazione:
Concorso del danneggiato al verificarsi dell’evento (art. 1227 c.c.): se c’è mancanza di diligenza e questa provoca o aggrava il danno si ha una riduzione proporzionale della responsabilità.
Il concorso fortuito di situazione occasionale esclude il nesso di causalità solo in casi eccezionali (giurisprudenza rigorosa). Vuol dire che il danno deve essere stato cagionato dal fatto illecito ed inoltre deve trattarsi di casualità adeguata (conseguenza immediata e diretta dell’illecito). Deve altresì essere presente e provata l’imputabilità del soggetto e la capacità di fatto dello stesso. Capacità di fatto da verificarsi caso per caso con riguardo al momento in cui si è compiuto l’atto. L’incapacità non esclude l’imputabilità se è dovuta a colpa del soggetto (es.: guida in stato d’ebbrezza). La responsabilità indiretta si ha nei confronti di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace.valutazione equitativaIl danno va in ogni caso dimostrato sia sotto il profilo della sua sussistenza sia sotto il profilo della sua quantificazione.
Può accadere tuttavia che a fronte alla prova certa della presenza di un danno non sia possibile quantificarlo. In questi casi il Giudice può procedere ad una quantificazione secondo principi di equità. È la c.d. valutazione equitativa del danno, la cui prova sarà sempre onere del danneggiato.
Dolo o Colpa
Il dolo è la coscienza o volontà di cagionare il danno e si divide in:
• Dolo commissivo (dolo attivo)
• Dolo omissivo (dolo passivo) es. passante che non interviene in una situazione critica.
La colpa è il mancato impegno della diligenza richiesta per un certo tipo di attività: negligenza, imprudenza o imperizia, quindi inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
I gradi della colpa sono:
• Colpa grave: mancanza di diligenza minima (es. danno causato dal giudice)
• Colpa lieve: mancanza di diligenza media (responsabilità contrattuale)
• Colpa lievissima: mancanza di diligenza massima (colpa richiesta nella RC).
Principio di carattere generale era che non c’è responsabilità senza colpa. La colpa deve essere provata dal danneggiato. È stata inserita la colpa presunta. Ci può quindi essere responsabilità senza colpa (oggettiva). Nella responsabilità per colpa presunta l’autore del fatto ha l’onere della prova liberatoria (es. responsabilità dei sorveglianti degli incapaci art. 2047 c.c.); tramite la prova liberatoria deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Si definisce danno, infatti, quel pregiudizio che deriva da un comportamento colposo (ossia causato da negligenza, imperizia o imprudenza) o volontario di un altro soggetto. Se questo danno è ingiusto, cioè non c’è una norma che autorizza o impone quel determinato comportamento, allora la legge impone che l’autore del comportamento sia obbligato a risarcire il danno stesso.Il danno risarcibile si distingue in: - danno patrimoniale - non patrimoniale
Le tipologie di danno possono anche coesistere.
Danno Patrimoniale
(a) danno emergente: quando si ha una diminuzione di patrimonio del danneggiato. Si tratta delle spese sostenute come conseguenza del danno subito (spese per riabilitazione, medicinali, meccanico, spese mediche..). Va rigorosamente provato mediante la relativa documentazione quale fatture, scontrini... (b) lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato, cioè il danno patrimoniale dovuto da perdita della capacità lavorativa (negozio distrutto da incendio, furto con scasso...). Pertanto, se a causa del danno il danneggiato avrà un mancato introito dovuto, da qualsiasi motivo, come per la degenza forzata in ospedale, o che non potrà più svolgere l’attività lavorativa svolta prima dell’incidente o la può svolgere in maniera minore (invalidità), questo dovrà essere risarcito.
Danno non patrimoniale
Si tratta del danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana, e deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art.2059 c.c.). Più frequenti sono i danni derivanti da reato (es. lesioni colpose in caso di incidente stradale o in caso di intervento chirurgico sbagliato). Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale e la sua valutazione è essenzialmente equitativa. Abbiamo anche il Risarcimento danni per inadempimento di un contratto, che può far nascere in capo al debitore una responsabilità del danno eventualmente subito dal creditore (ossia danno dovuto da inadempimento delle obbligazioni o da inadempimento extracontrattuale, oppure ipotesi previste dall'art. 1223 c.c. e seguenti). Sarà poi compito dell’altra parte provare di avere eseguito correttamente gli obblighi che derivavano dal contratto.
L’Indennizzo del danno previsto dall’art. 2045 c.c. la quale stabilisce che chi causa ad altri un danno per salvare se stesso o altri dal pericolo di un danno grave alla persona non è tenuto al risarcimento (sempre che il pericolo non sia stato causato da lui), ma il giudice può comunque riconoscere una somma al danneggiato a titolo di indennizzo. Si tratta del c.d. "stato di necessità".
Condizioni per il risarcimento
Il danno può essere risarcito soltanto se è considerato "ingiusto" cioè se il pregiudizio alla posizione altrui non è giustificato da una norma che impone o consente un determinato comportamento, come accade appunto in caso di legittima difesa (legge da rivedere al giorno d’oggi).
Il danno può anche derivare da un comportamento materiale tra due soggetti che non sono legati da alcun rapporto precedente, come accade nel caso del sinistro stradale.
In questi casi il danneggiato, per poter ottenere il risarcimento, oltre a provare l’esistenza di un danno e il fatto che questo deriva da un comportamento di un terzo, dovrà dimostrare anche che questo comportamento è stato negligente.
Tecnicamente si dice che il danneggiato deve provare la colpa dell’agente. Infine, vi sono delle situazioni nelle quali anche se le parti non sono legate da alcun contratto si ritiene che, per effetto del particolare rapporto che viene ad instaurarsi tra di loro e del contesto in cui ciò matura, i loro obblighi siano regolati come se esse avessero stipulato un contratto. In caso di violazione di questi obblighi si parla quindi di responsabilità da "contatto sociale".
È il caso, ad esempio, del rapporto che lega il medico e la casa di cura al paziente (es. errore medico).
Va comunque sempre tenuto presente che il danno può essere risarcito solo se esso è conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante. Per questo motivo chi intende richiedere il risarcimento deve sempre dimostrare che il pregiudizio si trova in rapporto di causa-effetto rispetto alla condotta del danneggiante. Si parla in questi casi di prova del nesso causale.
Nesso di causalità tra fatto e danno
Il danno è risarcibile solo se è conseguenza del fatto dannoso.Criteri sono:
Causalità materiale: il fatto come condizione necessaria del danno.
Causalità giuridica: ragionevole probabilità, secondo criteri di regolarità statistica, che quel fatto produca quel danno.
Causalità diretta e immediata.
Ci può essere un concorso di più criteri di imputazione e quindi se più soggetti, rispondono solidalmente delle conseguenze di un fatto illecito, si applicano a ciascuno i diversi criteri di imputazione:
Concorso del danneggiato al verificarsi dell’evento (art. 1227 c.c.): se c’è mancanza di diligenza e questa provoca o aggrava il danno si ha una riduzione proporzionale della responsabilità.
Il concorso fortuito di situazione occasionale esclude il nesso di causalità solo in casi eccezionali (giurisprudenza rigorosa). Vuol dire che il danno deve essere stato cagionato dal fatto illecito ed inoltre deve trattarsi di casualità adeguata (conseguenza immediata e diretta dell’illecito). Deve altresì essere presente e provata l’imputabilità del soggetto e la capacità di fatto dello stesso. Capacità di fatto da verificarsi caso per caso con riguardo al momento in cui si è compiuto l’atto. L’incapacità non esclude l’imputabilità se è dovuta a colpa del soggetto (es.: guida in stato d’ebbrezza). La responsabilità indiretta si ha nei confronti di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace.valutazione equitativaIl danno va in ogni caso dimostrato sia sotto il profilo della sua sussistenza sia sotto il profilo della sua quantificazione.
Può accadere tuttavia che a fronte alla prova certa della presenza di un danno non sia possibile quantificarlo. In questi casi il Giudice può procedere ad una quantificazione secondo principi di equità. È la c.d. valutazione equitativa del danno, la cui prova sarà sempre onere del danneggiato.
Dolo o Colpa
Il dolo è la coscienza o volontà di cagionare il danno e si divide in:
• Dolo commissivo (dolo attivo)
• Dolo omissivo (dolo passivo) es. passante che non interviene in una situazione critica.
La colpa è il mancato impegno della diligenza richiesta per un certo tipo di attività: negligenza, imprudenza o imperizia, quindi inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
I gradi della colpa sono:
• Colpa grave: mancanza di diligenza minima (es. danno causato dal giudice)
• Colpa lieve: mancanza di diligenza media (responsabilità contrattuale)
• Colpa lievissima: mancanza di diligenza massima (colpa richiesta nella RC).
Principio di carattere generale era che non c’è responsabilità senza colpa. La colpa deve essere provata dal danneggiato. È stata inserita la colpa presunta. Ci può quindi essere responsabilità senza colpa (oggettiva). Nella responsabilità per colpa presunta l’autore del fatto ha l’onere della prova liberatoria (es. responsabilità dei sorveglianti degli incapaci art. 2047 c.c.); tramite la prova liberatoria deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.
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