La disciplina fiscale delle operazioni a premio


Le operazioni a premio e i concorsi a premio vengono analizzate ai fini dell'IVA, delle ritenute a titolo di imposta e delle imposte dirette
La disciplina fiscale delle operazioni a premio
La "revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali" operata dal D.P.R. 16.10.2001, n. 430, ha prodotto l’abolizione delle imposte sulle lotterie, introducendo un particolare regime che prevede l’indetraibilità dell’Iva sui beni e servizi offerti come premi e l’obbligo di versamento di un’imposta sostitutiva nel caso in cui l’acquisto dei beni e servizi offerti come premi non sia stato assoggettato a Iva.
Per i premi non imponibili Iva, il soggetto promotore della manifestazione è tenuto a versare un’imposta sostitutiva pari al 20% del prezzo di acquisto degli stessi.
Se i premi offerti sono stati assoggettati a IVA al momento dell’acquisto da parte del promotore della manifestazione, l’Iva non detratta sui premi acquistati costituirà un vero e proprio costo deducibile dal reddito d’impresa.
Se i beni e i servizi offerti come premi sono stati assoggettati a IVA, ma questa risulta indetraibile, non risulta dovuta alcuna imposta sostitutiva (C.M. n. 89/E/1998).
Oltre alla corresponsione di beni o di servizi a titolo di premio, ai clienti dei soggetti promotori possono essere riconosciuti anche a titolo di premio degli sconti merce, ossia delle quantità aggiuntive di un bene normalmente prodotto e commercializzato dallo stesso soggetto promotore della promozione/manifestazione.
Ai fini Iva, l’art. 15, co. 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono è escluso dalla base imponibile Iva, a condizione che:
la cessione dei beni in oggetto sia stata prevista dalle "originarie condizioni contrattuali";
l’aliquota applicabile ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono non sia superiore a quella prevista per gli altri beni o servizi ceduti o resi.
Il trasferimento del "premio" al vincitore non costituisce, in capo all'organizzatore, cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. m), del DPR 633/72 ed è, quindi, escluso dall'ambito applicativo dell'imposta.
A norma dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 19 della L. n. 449/1997, il promotore della manifestazione opera anche in qualità di sostituto d'imposta: sicché in sede di assegnazione dei premi, egli sarà tenuto ad effettuare e a versare una ritenuta a titolo d'imposta pari al 25%.
Quindi, la base imponibile della ritenuta alla fonte, nelle ipotesi di manifestazioni a premio con corresponsione di premi in natura, è costituita dal valore normale del bene o del servizio, determinato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 917/1986, con riferimento al beneficiario del premio, al netto dell'Iva.
La ritenuta fiscale prevista per le operazioni a premio non va effettuata, nei "casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte".
Per i concorsi a premio valgono le regole già descritte con riferimento alle operazioni a premio, ma con talune sostanziali differenze. Infatti, la ritenuta a titolo di imposta opera in ogni caso anche per i premi assegnati a consumatori finali e varia in funzione della presenza o meno di "prove da sostenere" da parte dei partecipanti.
Con riferimento alle imposte dirette l'art. 1 del D.P.R. n. 430/2001 definisce la natura dei concorsi e delle operazioni a premio, individuando le stesse "in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali".
In virtù di tale definizione, non vi è dubbio sul fatto che le spese sostenute per la realizzazione di manifestazioni a premio debbano essere equiparate alle spese di pubblicità di cui all'art. 108, co. 2, del D.P.R. n. 917/1986 e, in quanto tali, interamente deducibili, nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Conseguentemente, i costi delle manifestazioni che iniziano e terminano nell'arco temporale di un solo esercizio sono interamente deducibili nello stesso.
Qualora la manifestazione si protragga oltre il periodo d'imposta, (es. raccolta e consegna di prove di acquisto nell’ambito di una campagna promozionale) sul piano civilistico comporta l’obbligo di costituire un fondo, il cui importo dovrà essere stimato sulla base dei premi che l'impresa prevede di assegnare.

L’art. 107, co. 3, del D.P.R. n. 917/1986 prevede che gli accantonamenti effettuati a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio sono deducibili in misura non superiore al 30% dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione, mentre gli oneri derivanti da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore al 70% degli impegni assunti nell’esercizio sempreché siano distinti per esercizio di formazione.

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di arnaldo aleotti

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