Ultimi giorni per il saldo IMU e TASI 2016


Vediamo in quali casi si può determinare un importo a saldo diverso da quanto già pagato quale acconto nel mese di giugno
Ultimi giorni per il saldo IMU e TASI 2016
Il prossimo 16 dicembre è il termine ultimo per provvedere al pagamento del saldo IMU e TASI per l’anno 2016.
Vediamo quindi quali sono i principali elementi ai quali fare attenzione nel preparare i versamenti. Molte volte infatti può non essere corretto versare lo stesso importo già pagato nello scorso mese di giugno.
Se gli immobili sui quali si pagano le imposte sono stati posseduti per l’intero anno, senza che nessuna modifica che riguardasse la percentuale di possesso, la modalità di utilizzo, la rendita catastale, ecc., sia intervenuta, occorre verificare se sono state modificate da comuni di riferimento le aliquote da applicare per il calcolo degli importi dovuti.
E’ bene quindi procedere al controllo andando su questo sito del Ministero delle Finanze e visionare le delibere comunali (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm)
Se nel corso dell’anno ci sono stati acquisti o vendite riguardanti gli immobili, si dovrà ovviamente fare riferimento alla data dell’atto per determinare le imposte dovute, considerando che si calcola mese intero quello nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Questo termine è riportato nel DLGS n.23 del 2011 (art.9, comma 2) e in alcuni casi può determinare incertezza; si pensi infatti ad un atto stipulato il giorno 16 di un mese che ha 30 o 31 giorni; in questo caso sia l’acquirente che il venditore hanno maturato il requisito per calcolare l’intero mese ai fini delle imposte. Se entrambi pagassero in quel mese risulterebbe un pagamento doppio rispetto a quanto realmente dovuto; la soluzione potrebbe essere un accordo tra le parti oppure, nel caso del possesso di 15 giorni per uno e di 16 giorni per l’altro, potrebbe decidere di farsene carico il contribuente con il possesso più lungo.
Altro evento che determina una variazione rispetto alla rata pagata nel mese di giugno è l’inizio o la cessazione di un contratto di locazione.
Alcuni comuni possono aver deliberato aliquote differenti per gli immobili locati rispetto a quelli liberi; quando l’appartamento è locato il proprietario paga la TASI su una quota inferiore al 100%, rimanendo la differenza a carico dell’inquilino; inoltre se si stipula un contratto a canone concordato è prevista un’agevolazione pari alla riduzione del 25% della base imponibile.
Se nel corso dell’anno si è registrato un contratto di comodato fra parenti in linea retta (genitori e figli), è prevista una riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare le imposte a condizione che utilizzino l’immobile come abitazione principale. Per usufruire dell’agevolazione il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in tutto il territorio nazionale e deve risiedere nello stesso comune dove si trova l’immobile concesso in comodato; può anche possedere un altro immobile se questo si trova nello stesso comune e non è qualificato di lusso. Certamente questa norma si presta a qualche critica: se si possiedono 3 immobili nello stesso comune e si hanno due figli, non è possibile usufruire dell’agevolazione non solo per entrambi i figli ma nemmeno per uno solo di essi, in quanto non è rispettato il requisito del massimo di due immobili posseduti nello stesso comune; se si possiedono due immobili molto vicini fra di loro ma situati in due comuni diversi non è possibile ottenere la riduzione, mentre in centri più grandi e con immobili che possono trovarsi anche a più lunghe distanze l’agevolazione è utilizzabile.
Se il comodato è iniziato in un momento successivo alla prima metà di gennaio, occorre quindi verificare il diverso importo da versare rispetto alla prima rata.
L’eredità riguardante immobili è un altro evento che determina un diverso importo da pagare in occasione della scadenza di dicembre; la successione produce infatti i suoi effetti a partire dalla data del decesso, a prescindere dal fatto che la pratica sia stata o meno presentata all’Agenzia delle Entrate.
Infine possono esserci state variazioni catastali riguardanti gli immobili, per effetto di una rideterminazione delle rendite oppure per una variazione della categoria catastale; in questi casi bisogna verificare la decorrenza della novità e procedere al calcolo sulla base dei nuovi elementi.

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di Dott. Paolo Martufi

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