Risoluzione del contratto di cessione d’azienda


Di seguito vengono esaminate le conseguenze fiscali connesse alla risoluzione del contratto di cessione d’azienda con clausola di riserva di proprietà
Risoluzione del contratto di cessione d’azienda
Nei contratti di cessione d’azienda o di un ramo di essa si riscontra frequentemente la presenza della clausola di trasferimento con riserva di proprietà (denominata anche "patto di riservato dominio"). La clausola consiste in una garanzia a favore del cedente il quale rimane proprietario fino al momento in cui l’acquirente paga integralmente il prezzo pattuito trasferendo invece i rischi al compratore sin dal momento della consegna (art. 1523 c.c.).
Questo contratto consente all’acquirente che non riesce ad accedere al credito bancario, di ottenere una dilazione totale o parziale di pagamento del prezzo. Sebbene il cedente conservi momentaneamente la proprietà, all’acquirente spettano immediatamente le facoltà ed i poteri di diritto sostanziale e processuale che contraddistinguono il diritto di proprietà.
A seguito della conclusione del contratto, l’acquirente potrà rilevare l’iscrizione dei beni in bilancio, indipendentemente dalla presenza della riserva di proprietà. L’irrilevanza ai fini fiscali della riserva di proprietà (prevista dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 338/E del 2008) serve ad evitare operazioni elusive, atta a rilevare il componente positivo di reddito emergente dall’operazione solo al momento del trasferimento formale della proprietà stessa.
Pertanto, nel momento in cui si verifica la risoluzione del contratto per inadempimento o provvedimento d’urgenza (di cui all’art. 700 c.p.c.) il cedente deve:
- attribuire all’azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono;
- stornare il valore residuo del credito (non incassato) connesso con la cessione per un importo corrispondente al valore dell’azienda riconsegnata.
A tal proposito occorre distinguere due distinte ipotesi: (i) qualora il valore azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituisce una perdita su crediti e sarà perciò deducibile ai fini IRES (ex art. 110 del TUIR) ed indeducibile ai fini IRAP; (ii) se invece il valore azienda risulta superiore al valore residuo del credito, la differenza costituisce una sopravvenienza attiva, rilevante ai fini IRES (ex art. 88 del TUIR) ed irrilevante ai fini IRAP.
La risoluzione del contratto in esame prevede un’imposta di registro in misura fissa pari a € 200 sia se avviene per causa risolutiva espressa, che nell’ipotesi venga istruito il provvedimento cautelare (art. 8 della Tariffa parte I, allegata al DPR n. 131/86).
La risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente comporta la restituzione da parte del venditore delle rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno.
Inoltre, qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice a seconda dei casi potrà ridurre l'indennità convenuta. A tal proposito l’Agenzia stabilisce che la riduzione dell’indennità disposta dal giudice, costituisce una rideterminazione del prezzo che determina una sopravvenienza passiva deducibile ai fini Ires, mentre risulterà indeducibile ai fini l’Irap.
Con la Risoluzione 91/E del 2016 l’Agenzia conferma l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione precisando che a seguito della risoluzione del contratto, il cedente resta responsabile in solido dei debiti fiscali contratti dall’acquirente prima del ritrasferimento.


Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.

Articolo del:


di Studio UCS

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse