Il lavoro nello sport dilettantistico


Il rapporto di lavoro nelle associazioni e società sportive dilettantistiche
Il lavoro nello sport dilettantistico
L’attività sportiva ruota essenzialmente attorno a due realtà: le associazioni e le società che, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico, hanno come oggetto principale lo svolgimento di attività sportiva attraverso i propri associati e tesserati.
La differenza principale tra queste due realtà sta nel fatto che l’attività sportiva professionistica viene svolta a titolo oneroso, in modo continuativo, e, aspetto essenziale, nelle sole discipline previste dal CONI (calcio, pallacanestro, golf e ciclismo) e con la forma giuridica di società per azioni e società a responsabilità limitata; l’attività sportiva dilettantistica, invece, è quella svolta senza scopo di lucro, per finalità di natura ideale e nelle forme di associazione o società senza fini di lucro.
Per svolgere attività sportiva dilettantistica è necessario che le associazioni e le società sportive vengano riconosciute e certificate dal CONI ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, e rispettino quanto previsto dall’art. 29 dello Statuto del CONI e dai commi 17 e 18 della L. 289/2002; è inoltre fondamentale che tali realtà abbiano come presupposto fondamentale per il riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica e per l’accesso ai relativi benefici previsti dal legislatore l’assenza di scopo di lucro, e che non sia prevista nello statuto la distribuzione di utili o proventi agli associati.
Una volta costituite, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono instaurare qualsiasi rapporto di lavoro con il proprio personale (lavoro autonomo, lavoro dipendente, collaborazioni) per lo svolgimento dell’attività ed erogando quindi compensi, rimborsi, indennità, ecc...
Le prestazioni erogate dai soggetti che operano all’interno delle realtà sportive dilettantistiche rientrano per lo più nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica (il concetto di attività sportiva dilettantistica deve essere considerato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, c. 5, del D.L. n. 207/2008- convertito dalla L. 14/2008, nella sua accezione più ampia in quanto al suo interno sono incluse anche la formazione, al didattica, l’assistenza alle attività sportive, ecc...) e in questo caso sono rese in qualità di istruttori , allenatori, tecnici, giudici di gara, ecc..., oppure possono rientrare nello svolgimento di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale (es. il personale di segreteria addetto alla raccolta delle iscrizioni, alla tenuta della cassa).
I compensi, le indennità, i rimborsi erogati dalle Federazioni sportive nazionali, dal CONI, dagli Enti di promozione sportiva, ecc... alle figure sopra descritte a seguito dello svolgimento diretto di attività sportive dilettantistiche rientrano nella categoria dei redditi diversi ( art. 67, lett. m del TUIR) "se non sono conseguiti nell’esercizio di arti o professioni... né in relazione alla qualità di lavoro dipendente".
Tale disposizione si applica altresì, in base a quanto previsto dall’art 90, c. 3, L. 289/2002 anche ai "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".
L’inclusione di tali voci nella categoria dei "redditi diversi" fa sì che i soggetti che li percepiscono godano di una tassazione agevolata in quanto:
- fino a € 7.500,00, ai sensi dell’art. 69 c. 2 del TUIR, siano completamenti esenti e non concorrano alla formazione del reddito;
- da € 7.501,01 a € 28.158,28 viene operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23% più le addizionali regionali e comunali;
- oltre € 28.158,28 deve essere applicata la tassazione ordinaria, comprese le addizionali regionali e comunali

Vi sono poi altre figure che per la loro particolarità difficilmente possono essere fatte rientrare nella categoria di soggetti che esercitano attività sportiva dilettantistica in maniera diretta come ad esempio l’assistente bagnanti.
Questa figura infatti, anche a seguito del D. Lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016 in attuazione della direttiva europea n. 2013/55/UE, sembra poter rientrare a tutti gli effetti nella categoria del lavoro dipendente in quanto per svolgere tale professione è necessario innanzitutto il possesso di una qualifica abilitante e in secondo luogo perché tale soggetto è obbligato ad essere presente all’interno dell’impianto natatorio in orari e giorni prestabiliti.

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di Giulia Caravita

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