Novità fiscali per società di persone e imprese


La legge 232/2016 ha introdotto rilevanti novità per la tassazione di società di persone e imprese, consentendo opzioni che vanno prontamente valutate
Novità fiscali per società di persone e imprese
La legge n. 232/2016, detta legge di bilancio 2017, ha introdotto rilevanti novità per la tassazione delle società di persone, norme generalmente applicabili anche agli imprenditori individuali.

Concentreremo qui l’attenzione su due importanti novità:
- l’aumento della tassazione a seguito della riforma dell’ACE, con effetto già dal 2016
- la possibile riduzione della tassazione a seguito dell’introduzione dell’IRI - Imposta sul Reddito di Impresa, con effetto dal 2017

La modifica dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) decorre con effetto sostanzialmente retroattivo già dal 1 gennaio 2016. Si rammenta che tali norme prevedono la determinazione di un ammontare non imponibile del reddito d’impresa, pari al "rendimento nozionale" del capitale proprio delle imprese, calcolato applicando alla base di commisurazione l’aliquota di rendimento determinata con appositi decreti. Finora, il beneficio era rapportato - per le società di persone - all’intero patrimonio netto della società, diversamente dalle società di capitali per le quali rilevava solo l’incremento del patrimonio netto rispetto a quello di partenza (bilancio 2010). La legge 232/2016 ha previsto l’estensione alle società di persone del criterio previsto per le società di capitali: rileveranno solo gli incrementi realizzati rispetto al bilancio 2010 e non più l’intero patrimonio netto. Ciò può significare il passaggio da nessuna imposizione a una imposizione totale.

Inoltre, per tutte le società (non solo quelle di persone), è ora prevista la riduzione dell’aliquota da applicare alla base di commisurazione. Si passa dal 4,5% del 2015, al 4,75% del 2016, al 2,3% del 2017 per risalire al 2,7% per il 2018.

Dal 2017 l’effetto di aumento impositivo per le società di persone sarà quindi duplice: riduzione della base di commisurazione del beneficio e riduzione dell’aliquota del beneficio.

Con il 2017 viene concessa facoltà di optare per l’IRI, grazie alla quale una società di persone potrà subire una tassazione analoga a quella delle società di capitali, vale a dire stessa aliquota unica (24% per il 2017) anziché aliquota progressiva Irpef (che può raggiungere il 43%). L’IRI verrà pagata dalla società stessa, mentre attualmente la tassazione "per trasparenza" colpisce i soci. L’opzione vincolerà per cinque anni.

Requisito per accedere all’IRI è l’opzione per la contabilità ordinaria, ove non già obbligatoria per legge. Tale opzione, da comunicare con la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 (quindi nel 2018), deve essere messa in atto fin da gennaio 2017, giacchè conta il comportamento concludente più della comunicazione stessa.

L’IRI sarà calcolata con applicazione delle ordinarie norme in tema di reddito di impresa e vedrà l’applicazione dell’aliquota del 24% solo per gli utili che rimarranno nella società, mentre per i redditi distribuiti ai soci continueranno a applicarsi le "vecchie" norme in tema di tassazione "per trasparenza", con applicazione delle aliquote crescenti IRPEF. A tale riguardo si deve però considerare che il comma 6 del neonato art. 55-bis del Tuir, che disciplina l’IRI, così recita: 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.

Qualora una società di persone disponesse di rilevanti riserve costituite con utili conseguiti prima del 2017, per diversi anni potrà assoggettare a IRI il risultato di esercizio e distribuire le predette riserve, senza alcuna ulteriore tassazione poiché le stesse sono costituite con utili già tassati in precedenza, nella vigenza del precedente regime di trasparenza fiscale.

Ciò significa che il beneficio della tassazione ridotta ha natura temporanea, rimanendo in vigore sino al momento in cui gli utili verranno distribuiti. Tuttavia, nel denegato caso di perdite future che annullino gli utili assoggettati a IRI, tale beneficio diverrà di fatto definitivo. Altresì, è evidente che per i soci è meglio essere tassati al momento di percezione effettiva degli utili che non senza averli incassati.

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di dott. Gabriele Tosi

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