Sanzioni alla metà per chi non fa uso del contante


Anche per il 2017 è in vigore la norma che prevede la riduzione alla metà delle sanzioni tributarie a chi non fa alcun uso di contante
Sanzioni alla metà per chi non fa uso del contante
Attenzione ai pagamenti, sin da inizio anno!
Infatti, l’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è in vigore anche per l’anno 2017 e così dispone:

"Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà."

La norma riguarda quindi:
Professionisti
Imprenditori individuali
Società di qualsiasi tipo
Altri enti e associazioni

Condizioni necessarie per poter beneficiare della riduzione alla metà di eventuali sanzioni sono:
non superare la soglia di 5 milioni di euro di ricavi o compensi; la norma non è quindi applicabile a soggetti di maggiori dimensioni
non fare alcun uso del contante, né per gli incassi né per i pagamenti. Sarà quindi necessario dotarsi di carte di credito, bancomat, POS o altri idonei strumenti di pagamento/incasso onde evitare il venir meno del beneficio. Poiché la norma è categorica ("esclusivamente"), si consiglia di non derogare in nessun modo a tale principio, nemmeno per importo marginali (mance a fattorini, marche da bollo, ecc.), sebbene si sia dell’avviso che tali limitate eccezioni non dovrebbero rilevare; ma la prudenza è d’obbligo
comunicare nelle dichiarazioni dei redditi e Iva, che contengono a tal fine appositi righi, gli estremi di tutti i rapporti bancari (conti correnti, depositi titoli, libretti, cassette di sicurezza, garanzie, ecc.) ai quali il soggetto ha comunque accesso, anche quale delegato. Nel caso di professionista o imprenditore individuale, si consiglia di comunicare anche gli estremi dei rapporti personali estranei all’attività esercitata, sebbene si sia dell’avviso che tali conti non dovrebbero rilevare.

Rispettando le predette regole, nel denegato caso di contestazioni tributarie le principali sanzioni - per il solo fatto di essersi attenuti ai principi enunciati dalla indicata norma - saranno ridotte alla metà.

Il beneficio non è da poco, considerando il peso notevole delle sanzioni e la facilità con cui si possa incorrere in esse, nonostante la volontà di assolvere regolarmente le proprie obbligazioni tributarie. L’intrico di norme per i soggetti di dimensioni minori, cui è rivolta la predetta legge, genera spesso situazioni controverse da cui facilmente possono scaturire sanzioni. Si pensi alle disposizioni in tema di società di comodo e reddito minimo, di studi di settore, di parametri, di indeducibilità totale o parziale di alcuni costi effettivamente sostenuti, di deducibilità degli interessi nei limiti del ROL, di eventuali agevolazioni ACE e così via.

Prudenza quindi suggerisce - beninteso, per chi non ha un’attività di diretto contatto col pubblico dei consumatori, ove l’abolizione dell’uso del contante sarebbe poco attuabile - di applicare le predette norme, necessariamente sin dai primi giorni dell’anno. Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’applicazione da inizio anno riguarderà l’Iva; per i redditi si dovranno applicare i detti principi con riferimento alla effettiva durata dell’esercizio.

Negli appositi righi dei moduli di dichiarazione andrà poi indicato:
il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato italiano o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero;
la denominazione dell’operatore finanziario;
il tipo di rapporto, utilizzando i codici della tabella allegata alle istruzioni

Sarà comunque opportuno rivolgersi a un professionista per la compilazione della dichiarazione dei redditi, segnalando in tal caso di aver applicato i detti principi.

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di dott. Gabriele Tosi

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