Negoziazione assistita nella separazione e divorzio


Profili della negoziazione assistita e del giudizio nelle procedure di separazione e divorzio
Negoziazione assistita nella separazione e divorzio
Con il D.Lg. n. 132/2014, convertito nella Lg. n. 162/2014, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della negoziazione assistita. Tale istituto trova applicazione a svariate materie nell'ambito del diritto civile e commerciale e, per quello che ci riguarda, nell'ambito del diritto di famiglia.
Ed infatti, all'art. 6 prevede e disciplina espressamente la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, procedimento tramite il quale è possibile ad addivenire a separazione o divorzio (ma anche alla modifica delle condizioni) senza passare dal Tribunale.
La procedura può esperirsi soltanto nel caso in cui i coniugi abbiano trovato o comunque trovino un accordo circa le condizioni di separazione / divorzio. La stessa può avere applicazione anche nel caso di coppie con figli minori.
Dal punto di vista pratico, si procede con la stesura e la sottoscrizione di un accordo che andrà poi trasmesso alla Procura della Repubblica per il necessario nulla osta. Nel caso di figli minori, il pm autorizza l'accordo solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore dovesse ritenere che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette al presidente del tribunale, il quale dispone la comparizione delle parti.
Ottenuto il nulla osta dalla Procura, l'accordo dovrà dunque essere comunicato all'Ufficiale di Stato Civile per le opportune annotazioni.
Sia nel caso di accordo tra i coniugi, sia nel caso di disaccordo, è invece sempre possibile - e nel secondo caso è necessario - depositare ricorso in Tribunale per ottenere la separazione o il divorzio (o la modifica delle condizioni).
In tal caso, verrà predisposto il ricorso e depositato in Tribunale. Dopodichè verrà fissata l'udienza di comparizione dei coniugi ove il Presidente del Tribunale tenterà la riconciliazione; in caso di separazione consensuale / divorzio congiunto, il Giudice darà atto dell'accordo (che può essere anche trovato in udienza) raggiunto e provvederà al suo accoglimento (nelle forme dell'omologa ovvero della sentenza nel caso di divorzio). Ove invece manchi l'accordo, si darà inizio ad un procedimento sul modello di quello ordinario, ma non prima dell'adozione dei provvedimenti necessari e urgenti.
Quale procedimento scegliere?
Ovviamente tale alternativa si pone solo laddove vi sia l'accordo tra i coniugi.
I documenti da produrre sono gli stessi, sia in un caso che nell'altro e l'efficacia dell'accordo di negoziazione assistita è la medesima del provvedimento del Tribunale.
La negoziazione assistita, in genere, consente di addivenire alla separazione / divorzio in tempi piuttosto brevi (1-2 mesi, mentre per la procedura in Tribunale occorre tenere in conto 3-6 mesi - almeno, questa è per ora l'esperienza del Tribunale di Novara).
L'unica accortezza è che in caso di negoziazione assistita è necessaria l'assistenza di due legali anzichè uno solo per entrambi i coniugi.
I costi sono pressochè i medesimi, salvo ovviamente che, per quanto riguarda il caso di negoziazione assistita, occorre previamente tenere in considerazione i costi dei due legali che seguono la procedura (ad ogni modo, è possibile rivolgersi allo Studio per maggiori informazioni).
Inoltre, in caso di parti ammesse al gratuito patrocinio, l'unica procedura ad oggi percorribile è quella del deposito in Tribunale del ricorso, non essendo prevista la liquidazione dei compensi da parte dello Stato nel caso di negoziazione assistita.

Articolo del:


di Avv. Valentina Cardani

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse