Start Up innovative: potenziate le agevolazioni


Il legislatore ha introdotto alcune interessanti modifiche all’incentivo sugli investimenti in materia di Start-Up innovative
Start Up innovative: potenziate le agevolazioni
Con la legge di Bilancio 2017 il legislatore ha introdotto alcune modifiche all’incentivo sugli
investimenti in materia di Start-Up
. Ci si riferisce, in particolare, alla detrazione / deduzione spettante a coloro che investono nel capitale delle Start-Up originariamente prevista solo fino al 31.12.2016.
Ora, con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 l’incentivo è stato stabilizzato e potenziato.
Ai fini dell’applicazione degli incentivi si considerano startup innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato, che siano state costituite da non più di 60 mesi, e che abbiano la propria sede principale in Italia, o in uno Stato membro UE o nello SEE, purchè abbiano comunque una filiale o una sede produttiva nel territorio italiano.
Le start up deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non dovrà provenire da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda.
Per poter rientrare nel regime, inoltre, la società deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
i) Le spese in ricerca e sviluppo sono superiori al 15 per cento del maggiore valore fra spese totali e valore della produzione della Startup innovativa escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili;
ii) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato o che sta svolgendo un dottorato presso un’università italiana o straniera, oppure impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
iii) La società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Per gli investimenti in Start-Up, l’art. 29 del DL n. 19/2012 in origine prevedeva, per le persone fisiche, la detraibilità nella misura del 19% (elevata al 25% se trattasi di start up innovative in alcune ipotesi) fino a un importo massimo dell’investimento pari a 500.000 euro su base annua e per i soggetti IRES, la deducibilità nella misura del 20% (elevata al 27% in modo corrispondente alla maggiorazione prevista in materia di detrazione d’imposta) fino a un investimento massimo annuale pari a 1.800.000 euro.
La legge di Bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal 01.01.2017, le soglie di detrazione e deduzione degli investimenti, allineandole al 30%. Tale previsione si applica anche alle Start-Up a vocazione sociale ed in ambito energetico, che quindi verranno ora incentivate al pari delle altre Start-Up.
Oltre a tale modifiche, si rileva l’incremento del massimale previsto per le persone fisiche da 500.000 a 1.000.000 euro.
Si segnala, inoltre, che secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni (in precedenza 2) pena la decadenza dall’agevolazione.
Secondo quanto previsto dal decreto del 25.02.2016, il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento (in precedenza due), si verifica:
i) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
ii) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative;
iii) il recesso o l’esclusione degli investitori;
iv) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

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di Dott. Arnaldo Aleotti

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