Reddito da meretricio (prostituzione)


Importanti considerazioni fiscali in merito al reddito da attività di prostituzione
Reddito da meretricio (prostituzione)
Il presente contributo ha il precipuo scopo di informare il lettore in merito agli aspetti fiscali e tributari dell’attività di meretricio (prostituzione), professione che è sempre stata considerata legale in Italia anche dopo l’emanazione della Legge Merlin che non ha proibito l’espletamento del lavoro cosiddetto più "antico del mondo", bensì ha tutelato le Professioniste facendo cessare il loro sfruttamento che avveniva nelle case di tolleranza.

Si premette che, sino alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 20 novembre 2001, tale prestazione professionale è sempre stata considerata non imponibile in Italia, mentre con l’emanazione della Sentenza de qua è radicalmente modificato il livello di attenzione nei confronti dei proventi da meretricio da parte dell’Amministrazione Finanziaria italiana a seguito dell’individuazione del relativo inquadramento tributario e fiscale.

La summenzionata Sentenza internazionale, chiarendo che "Spetta al giudice nazionale accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentano di ritenere che la professione si svolta come lavoro autonomo", ha in primis indicato la categoria di reddito cui sono sottoposte le lavoratrici del settore e, successivamente, ha fissato tre imprescindibili capisaldi che devono essere di volta in volta verificati per poter individuare la Professione esercitata come lavoro autonomo:
1) mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione inerente la scelta di tale attività;
2) responsabilità direttamente riconducibile alla Libera Professionista;
3) retribuzione corrisposta alla stessa integralmente e direttamente.

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza in argomento ha considerato la prostituzione una prestazione di servizio retribuita dichiarando che la stessa deve essere considerata come attività economica, ai sensi dell’art. 2 del trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), indicando, inoltre, come conditio sine qua non che le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali ed accessorie.

Muovendo dalla decisione della Corte internazionale la giurisprudenza italiana, avvalorando la tesi dell’Amministrazione finanziaria, ha iniziato a considerato imponibili i proventi dell’attività di meretricio; infatti, pur riconoscendo che tale Professione è contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio del proprio corpo, la stessa è stata considerata una prestazione di servizio verso corrispettivo.

Inoltre, la Cassazione ha precisato più volte che l'esercizio della attività di prostituzione, abituale o occasionale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi:
1) nel primo caso (abituale) di redditi assimilabili al lavoro autonomo,
2) nel secondo caso (occasionale), di redditi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi previsti dall’ art. 6, comma 1, lett. f, del D.P.R 22/12/1986, n. 917.

Il requisito della abitualità è rilevante ai diversi fini dell'assoggettamento dei proventi dell'attività di prostituzione anche alla imposizione indiretta (Iva) ai sensi D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5, secondo cui costituisce esercizio di arti e professioni, soggette all’Iva, l’esercizio per la professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Inoltre, l’individuazione dello svolgimento del meretricio in modo abituale, vincola le Professioniste / i Professionisti agli obblighi relativi al pagamento dei contributi Inps.

​Si conclude il presente lavoro, ricordando che in un’epoca digitale come la nostra tutto è tracciato e vengono, frequentemente, svolti controlli incrociati tra la situazione reddituale e:
1) le disponibilità finanziarie,
2) il tenore di vita,
3) le possidenze mobiliari ed immobiliari,

Il disallineamento tra gli obblighi dichiarativi e le macro-aree sopra indicate comporta approfonditi accertamenti che si traducono, successivamente, in vere e proprie verifiche fiscali che hanno lo scopo di riprendere a tassazione i proventi di tale professione, con la conseguenza che saranno comminate sanzioni per l’omessa presentazione della dichiarazione.

Lo Studio SITCHERICI si occuperà di seguire le Libere Professioniste / i Liberi Professionisti rilasciando consulenza pura che si traduce:
1) nell’individuazione delle modalità lecite per intraprendere e/o regolarizzare tale attività;
2) nell’analisi degli aspetti tributari e fiscali della Professione;
3) nella disamina del contenuto di un eventuale contratto di affitto in essere, al fine di controllare se lo stesso è stato redatto in modo corretto oppure il proprietario ha modulato il canone di affitto sulla base della specifica attività professionale svolta dal conduttore;
4) nel risolvere problematiche legate alla vita condominiale.

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di dott. Ernesto Cherici

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