Condominio e DURC


Il problema della richiesta del DURC alle imprese si pone anche per il condominio
Condominio e DURC
Il DURC è il documento unico di regolarità contributiva che certifica l'attestazione dell'assolvimento da parte dell'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, ed è stato introdotto dal legislatore con l’art. 2 del Decreto Legge n. 210 del 2002 (convertito in Legge 266 del 2002) per l’appalto dei lavori pubblici. Successivamente il legislatore ha esteso questa certificazione anche nel settore privato, imponendo al committente dei lavori di richiedere il DURC all’impresa o lavoratore autonomo a cui veniva affidata l’opera e prevedendo delle sanzioni in caso di inadempimento.
Il DURC certifica che l’impresa al momento del rilascio del documento è in regola con gli adempimenti nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (per regolarità contributiva si intende la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale). La durata del DURC è variabile ed è collegata alla motivazione per cui viene chiesto.
Il problema della richiesta del DURC alle imprese si pone anche per il condominio sia per l’aspetto della sicurezza per i lavori edili che fiscale.
Sicurezza per i lavori edili
Il D.Lgs. 81 del 2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) all’art. 89 da la definizione di committente come e quella di lavoratore autonomo .
Quindi anche il condominio quando affida dei lavori edili ad un’impresa o lavoratore autonomo riveste il ruolo di committente ed è soggetto all’applicazione del T.U. della Sicurezza sul Lavoro.
Il legislatore all’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il committente nel momento in cui affida i lavori deve verificare .
L’assenza della documentazione richiamata nel T.U. tra cui il DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi è sanzionata all’art. 90, comma 10 del D.Lgs. 81/2008 con la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo per i lavori dove lo stesso è richiesto, ed all’art. 157, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 <...con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro>. L’art. 157 del T.U. sanziona in modo generale la violazione dei precetti contenuti nell’art. 90 del T.U., tra i quali va ricordato l’obbligo del committente di accertarsi che l’impresa o il lavoratore autonomo che esegue il lavoro abbia l'idoneità tecnico-professionale per eseguirlo (C.Cass. pen. sent. n. 23717 del 09/02/16; C.Cass. pen. sent. n.1447 del 20/11/2012)
Dal tenore della norma sembrerebbe che la suddetta disciplina si applichi a prescindere dal valore economico dei lavori.
Sull’argomento si è espresso recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite la Commissione, Interpello n. 1/2016 Prot. 37/0005572/MA007.A001.1471, nel quale ha confermato che <... l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza di DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa>.
Aspetto fiscale
Il legislatore con due interventi normativi, il D.L. n. 69 del 2013 convertito in Legge n. 98 del 2013 (Decreto del Fare) ed il D.Lgs. n. 175 del 204 ha abrogato la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore sia per l’IVA che per le ritenute fiscali.
Ad oggi quindi il committente non è più responsabile con l’appaltatore per i suoi debiti fiscali.
Restano i casi di solidarietà tra committente ed appaltatore previsti dal legislatore.
In particolare per il condominio si fa riferimento all’art. 1676 c.c. in tema di appalto per il quale .
Conclusioni
In tema di condominio la richiesta del DURC è obbligatoria per l’esecuzione di opere edili anche se non è necessario il rilascio di titoli abilitativi da parte dell’amministrazione pubblica.
Non è necessaria quanto si tratta di affidare incarichi ad imprese o lavoratori autonomi per la pulizia delle scale, il giardinaggio, opere idrauliche od elettriche necessarie per le parti comuni del condominio. In questi casi si deve rispettare la normativa di riferimento.
L’importante è che il lavoro assegnato venga svolto in autonomia dall’impresa o lavoratore autonomo senza obblighi si subordinazione altrimenti il committente condominio diventa datore di lavoro con l’applicazione d tutta la normativa relativa.
Si consiglia comunque data la continua modifica da parte del legislatore della materia di consultare un professionista.

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di Avv. Antonio De Stefano

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