Corte europea sull’evasione IVA
Diritto tributario e societario
In seguito alle conclusioni dell’Avvocato generale, depositate il 12 gennaio 2017, vanno opportunamente tratte importanti considerazioni, in tema di omesso versamento IVA e più in generale sul doppio binario sanzionatorio (penale - amministrativo), da tempo oggetto di interesse giurisprudenziale ed accademico. La massima, enucleabile dalle predette conclusioni, può essere così sintetizzabile: "per configurare una violazione del principio è necessario che le pene vadano a colpire la medesima persona". I primi due casi attenzionati dall’Avvocato generale riguardavano sanzioni tributarie a due Società a responsabilità limitata, mentre i procedimenti penali erano stati promossi nei confronti dei rispettivi rappresentanti legali; secondo il ragionamento seguito, non è rilevabile alcuna identità soggettiva e, malgrado l’omesso versamento IVA sia lo stesso, nessuna violazione del principio del ne bis in idem. Nel terzo caso invece, l’identità esisteva, perché era stata sanzionata una persona fisica nei cui confronti era stato poi avviato un procedimento penale.
Due essenzialmente sono le considerazioni:
1. c’è l’idem tra le due sanzioni, in altri termini, le due fattispecie sarebbero sostanzialmente le stesse, tutto ciò in contrasto con le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze numero 37424 e 37425 del 2015), secondo le quali invece le due sanzioni (una penale ed un’altra amministrativa) sono differenti;
2. si deduce la natura "afflittiva" delle sanzioni amministrative.
Duplice è anche la diversa ratio, infatti la volontà della Corte europea è quella di evitare il doppio procedimento, laddove invece quella dei giudici nazionali di legittimità, è di non voler rinunciare alla rilevanza penale delle violazioni tributarie costituenti reato.
La fattispecie di omesso versamento dell’Iva, disciplinata dall’articolo 10 ter del D.lgs 74/2000 è stata oggetto di modifica dal D.lgs 158/2015, con il quale il legislatore ha innalzato la soglia di punibilità da 50.000 € a 250.000 € per ciascun periodo d’imposta, con il chiaro intento di colpire le condotte che fossero particolarmente lesive degli interessi erariali.
Alla luce quindi dei recenti sviluppi giurisprudenziali, laddove una società paghi una somma quale sanzione amministrativa per non aver versato l’imposta sul valore aggiunto, seguirà comunque l’avvio di un procedimento penale per il legale rappresentante della società stessa, dal momento che non risulta soddisfatto uno dei requisiti indispensabili per l’applicazione del ne bis in idem, vale a dire l’eadem persona (identità di soggetto).
Due essenzialmente sono le considerazioni:
1. c’è l’idem tra le due sanzioni, in altri termini, le due fattispecie sarebbero sostanzialmente le stesse, tutto ciò in contrasto con le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze numero 37424 e 37425 del 2015), secondo le quali invece le due sanzioni (una penale ed un’altra amministrativa) sono differenti;
2. si deduce la natura "afflittiva" delle sanzioni amministrative.
Duplice è anche la diversa ratio, infatti la volontà della Corte europea è quella di evitare il doppio procedimento, laddove invece quella dei giudici nazionali di legittimità, è di non voler rinunciare alla rilevanza penale delle violazioni tributarie costituenti reato.
La fattispecie di omesso versamento dell’Iva, disciplinata dall’articolo 10 ter del D.lgs 74/2000 è stata oggetto di modifica dal D.lgs 158/2015, con il quale il legislatore ha innalzato la soglia di punibilità da 50.000 € a 250.000 € per ciascun periodo d’imposta, con il chiaro intento di colpire le condotte che fossero particolarmente lesive degli interessi erariali.
Alla luce quindi dei recenti sviluppi giurisprudenziali, laddove una società paghi una somma quale sanzione amministrativa per non aver versato l’imposta sul valore aggiunto, seguirà comunque l’avvio di un procedimento penale per il legale rappresentante della società stessa, dal momento che non risulta soddisfatto uno dei requisiti indispensabili per l’applicazione del ne bis in idem, vale a dire l’eadem persona (identità di soggetto).
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