L’indennizzo diretto negli incidenti stradali


L’indennizzo diretto è una procedura speciale che consente al danneggiato di ottenere il risarcimento in tempi rapidi
L’indennizzo diretto negli incidenti stradali
L’indennizzo diretto (o risarcimento diretto) è una procedura speciale per la gestione dei danni derivanti da sinistri stradali che consente al danneggiato di ottenere il risarcimento alla propria Compagnia assicuratrice in tempi contenuti inviando una richiesta di risarcimento.
La procedura di risarcimento diretto si applica tendenzialmente a tutti i sinistri stradali tra due veicoli ad eccezione di quelli che coinvolgono:
· più di due veicoli (si pensi ai c.d. tamponamenti a catena);
· un veicolo non regolarmente assicurato;
· un veicolo non immatricolato in Italia;
· un veicolo che non appartiene alla categoria dei veicoli a motore;
· un pedone, un ciclista o un bene immobile (si pensi all’ipotesi del conducente che, perdendo il controllo, vada a sfondare la vetrina di un negozio);
· un veicolo speciale;
· una macchina agricola.
La procedura di indennizzo diretto non può essere, invece, attivata quando:
· non c’è stato un impatto tra i due veicoli;
· dall’incidente sono derivate gravi lesioni che portano ad una invalidità permanente superiore al 9% (si tratta delle c.d. macrolesioni).

La richiesta di risarcimento danni deve contenere una serie di informazioni necessarie per definire la pratica rapidamente, quali i dati del soggetto che richiede il risarcimento, le circostanze del sinistro, il luogo, la data, l’orario in cui è avvenuto, ecc.. E’ importante anche specificare se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza (es.: Carabinieri, Polizia Municipale), se queste hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti) e se sono intervenuti dei medici o dei sanitari.

La richiesta va inviata a mezzo lettera raccomandata, o tramite posta certificata, alla propria Compagnia assicuratrice, ma è sempre opportuno inviarla anche alla Compagnia assicuratrice del mezzo danneggiante perché la procedura di indennizzo diretto è facoltativa, e se si intende optare per l’ordinaria richiesta alla Compagnia del danneggiante occorre comunque metterla nelle condizioni di trattare il sinistro.

La procedura di risarcimento
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione (ridotti a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose) la Compagnia assicuratrice è obbligata a
· formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento, preceduta da una richiesta di visita medico legale ;
· comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Quando viene formulata l’offerta può accadere che:
· il danneggiato dichiari di accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
· il danneggiato dichiari di non accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
· il danneggiato non si pronunci entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.
Tuttavia questa regola va oggi coordinata con l'obbligo, introdotto dal D.L n. 132/2014, di tentare, prima di ricorrere al Giudice, di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato.
Questo nuovo procedimento prevede che la parte che ha subito un danno debba invitare la controparte a tentare la conciliazione sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia. La parte che riceve l'invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta. Se in questo termine non fornisce un riscontro oppure offre una risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice. Se invece le parti sottoscrivono la convenzione la procedura deve chiudersi (positivamente o meno) in un termine determinato dalla legge.
E’ importante sottolineare che l’invito a stipulare la negoziazione è condizione di procedibilità per un eventuale giudizio e, pertanto, deve essere inserito l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio.

Articolo del:


di Avv. Marchetti Felici Giunchi Paolo

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