Decreti attuativi delle unioni cilivi
Cosa cambia con i decreti attuativi delle unioni civili che entreranno in vigore l'11 febbraio 2017?
Decreti attuativi delle UNIONI CIVILI, cosa cambia dall'11 febbraio 2017? Nell' ordinamento italiano l'unione civile è un istituto giuridico di diritto pubblico che regolamenta la convivenza tra persone dello stesso sesso equiparando di fatto i due istituti. L'unione civile estende infatti alle coppie omosessuali la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio (fatta eccezione per l'obbligo di fedeltà e adozione); la stessa avviene avanti ad un ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni e viene poi registrata in un apposito archivio detto "dello stato civile". In seguito all'emanazione della legge Cirinnà sono stati approvati 3 decreti che entreranno in vigore l'11 febbraio 2017 e prevedono le seguenti modifiche.
Decreto legislativo n. 5/2017:
• sono disciplinate in dettaglio le annotazioni da apportare sugli atti di costituzione dell'unione civile;
• sono regolate le modalità di presentazione ed il contenuto della richiesta di costituzione dell'unione civile, le verifiche da parte dell'ufficiale dello stato civile circa l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento per la costituzione dell'unione civile;
• è puntualmente disciplinato il procedimento di costituzione di unione civile e le conseguenti annotazioni e trascrizioni da parte dell'ufficiale di stato civile;
• si stabilisce che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine.
Decreto legislativo n. 6/2017:
• stabilisce che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana; •stabilisce che l’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana;
• stabilisce che l’unione civile è valida se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione;
• norme riguardanti lo scioglimento dell'unione civile (è regolata dalla legge applicabile al divorzio);
Decreto legislativo n. 7/2017:
• agli effetti della legge penale il termine "matrimonio" si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
• la qualità di coniuge prevista come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
• è estesa anche alle persone unite civilmente la causa di non punibilità dei delitti contro il patrimonio prevista dall'art. 649 c.p. per i reati commessi tra coniugi; •analogamente, è estesa alla persona unita civilmente la facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo penale prevista per il coniuge dall'art. 199 c.p.p.
Decreto legislativo n. 5/2017:
• sono disciplinate in dettaglio le annotazioni da apportare sugli atti di costituzione dell'unione civile;
• sono regolate le modalità di presentazione ed il contenuto della richiesta di costituzione dell'unione civile, le verifiche da parte dell'ufficiale dello stato civile circa l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento per la costituzione dell'unione civile;
• è puntualmente disciplinato il procedimento di costituzione di unione civile e le conseguenti annotazioni e trascrizioni da parte dell'ufficiale di stato civile;
• si stabilisce che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine.
Decreto legislativo n. 6/2017:
• stabilisce che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana; •stabilisce che l’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana;
• stabilisce che l’unione civile è valida se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione;
• norme riguardanti lo scioglimento dell'unione civile (è regolata dalla legge applicabile al divorzio);
Decreto legislativo n. 7/2017:
• agli effetti della legge penale il termine "matrimonio" si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
• la qualità di coniuge prevista come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
• è estesa anche alle persone unite civilmente la causa di non punibilità dei delitti contro il patrimonio prevista dall'art. 649 c.p. per i reati commessi tra coniugi; •analogamente, è estesa alla persona unita civilmente la facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo penale prevista per il coniuge dall'art. 199 c.p.p.
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