IVA: dichiarazioni di intento da rifare a febbraio


Cessano di aver valore col 28 febbraio le dichiarazioni degli esportatori abituali che prevedono la non applicazione dell’Iva per un periodo temporale
IVA: dichiarazioni di intento da rifare a febbraio
Ricorrendo determinate condizioni, la legge consente agli "esportatori abituali" - che non incassano Iva sulle fatture di vendita all’estero ("non imponibili") e diverrebbero pertanto sistematicamente creditori, pagando l’Iva sugli acquisti - di chiedere ai propri fornitori di non applicare l’Iva sulle forniture.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 denominato "Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati", è stato approvato il nuovo modello di comunicazione delle "lettere di intento", con cui gli esportatori abituali chiederanno ai propri fornitori di non applicare l’Iva sulle fatture a loro carico e comunicheranno i relativi dati all’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per gli acquisti di beni o servizi che si perfezioneranno dal 1 marzo 2017.

Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo di tempo, ma solo di indicare un importo massimo di forniture da non assoggettare a iva, oppure di indicare una sola operazione da non assoggettare a imposta.

Con Risoluzione Ministeriale n. 120/E del 22.12.2016, l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla predetta novità, ha comunicato che "nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 - operazioni comprese nel periodo da___ (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017) - la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello".

Avviene abitualmente che a fine anno vengano predisposte e inviate le dichiarazioni di intento per l’anno nuovo. Qualora talune di esse, redatte correttamente col vecchio modello, indicassero un periodo temporale (es.: dal 1/1/2017 al 31/12/2017) durante il quale non applicare l’Iva alle forniture, anziché un importo massimo (o una singola operazione), tali dichiarazioni cesserebbero quindi di avere efficacia col 28 febbraio 2017. Dopo tale data, pertanto, in assenza di una nuova dichiarazione di intento redatta con utilizzo del nuovo modello, il fornitore dovrà applicare l’Iva alle cessioni di beni o prestazioni di servizi eseguite.

La problematica riguarda tanto i fornitori quanto il richiedente: entrambi sarebbero infatti assoggettati a pesanti sanzioni nel caso non tenessero presenti le indicazioni qui formulate.

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di dott. Gabriele Tosi

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