Animali domestici in condominio


Regolamenti condominiali: quello che c'è da sapere sugli animali domestici
Animali domestici in condominio
Condominio e Animali
Il Codice Civile esplica chiaramente che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. I giudici affermano che il cane e il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare.
Un condomino può vietare la detenzione di un animale domestico quando è già previsto nel contratto di locazione dell’appartamento.
Se nel corso dell’assemblea condominiale il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle "varie ed eventuali", la delibera è già considerata nulla (cioè non produce alcun effetto) ed è sufficiente inviare una raccomandata A/R all’amministratore entro 30 gg.
Qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale (es.: vietare l’uso dell’ascensore o delle scale), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg.
Disturbo all’igiene
Un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità come scarsa igiene o malattie infettive, che devono essere documentate, tramite personale tecnico o privato, o tramite il servizio pubblico ASL.
Disturbo della quiete pubblica
Il proprietario di un animale domestico è passabile di reclamo da parte di altri condomini in caso di rumori molesti che causano disagi alla quiete del condominio. Qualora tali immissioni provochino insofferenze o generino malessere possono essere denunciate. Tali immissioni però, devono essere provate e certificate da un medico o da un ente tecnico addetto. Nel caso di approvazione di intollerabilità di tali immissioni, ai sensi del Codice Civile, il condominio potrà chiedere la cessazione del disagio o della turbativa approvando una specifica deliberazione in assemblea condominiale, oppure rivolgendosi al Giudice di Pace di competenza.
Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire i disagi sopra richiamati (denuncianti).
E’ importante precisare che il disturbo, anche se denunciato da più persone, deve essere sempre dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale abilitato (ad esempio i vigili, le ASL o tecnici privati incaricati dal condominio).
Il caso in cui un cane abbaia occasionalmente, non è considerabile "fatto molesto", al contrario, un abbaiare insistente, continuo e violento, supportato da testimoni disposti anche a comparire davanti a un giudice è passabile di denuncia.
Infine va segnalato che gli animali non possono essere lasciati senza vigilanza per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di omessa custodia.
Gli orari sensibili (disturbo della quiete) e le regole per i rumori molesti sono simili tanto per l’abbaiare di un cane, quanto per la musica di uno stereo, o gli schiamazzi di una o più persone etc..: un rumore di intensità e frequenza "tollerabili" è consentito dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera.
Per la Corte di Cassazione, inoltre, se è un solo condomino a lamentarsi, non si turba la quiete pubblica e il cane "può disturbare il vicino di casa". Perché sia fattibile un concreto allontanamento degli animali non basta quindi che il reclamo sia fatto da un vicino poco tollerante, ma che ci sia una pluralità di persone a lamentarsi e a denunciare il fatto. Qualche abbaio occasionale non presuppone alcuna violazione della quiete (art. 659 del C. Penale e art. 844 del C. Civile).
Chi non riesce a dormire a causa dell’abbaiare ininterrotto dei cani, ha diritto ad un risarcimento, anche se il disturbo riguarda una persona singola. Il disturbo notturno è un caso in cui la Cassazione diventa più severa con i proprietari dei cani. Molto raramente si attua, però, un allontanamento dell’animale benché si opta per una multa al proprietario.
Uso di parti comuni dell’edificio condominiale
Il condominio può richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e o la museruola nelle parti comuni dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale, spesso fonte di discussione. Nel caso venga contestata una mancanza di igiene o di decoro, vale quanto detto nel paragrafo precedente: i condomini dovranno dimostrare con prove rigorose che l’animale è causa di deterioramento e/o sporcizia delle cose (muro, ascensore, cortile o altro), o che sia portatore di malattie, con documentazione fotografica affidabile e/o con perizia di parte. A tutela dell’animale sarà utile esibire un certificato di un veterinario che ne attesti la buona salute.
Minacce nei confronti degli animali domestici
Nessun condomino o cittadino è autorizzato, per quanto si possa sentire disturbato dalla presenza di un animale, a maltrattarlo, perseguitarlo o ucciderlo. Nel caso in cui un condominio o un vicino rivelasse l’intenzione di nuocere a un animale domestico, anche se non di proprietà, può presentare una denuncia per minaccia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato.
Nel caso la minaccia includa accenni a utilizzo di veleno è importante ricordare che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose in quanto potrebbero essere ingerite anche da bambini. Esiste inoltre un’ordinanza che stabilisce il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.

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di avv. davide d'angelo

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