La Riforma del bilancio, quali novità e quale adottare?


Con le nuove modifiche contabili è importante valutare quale bilancio adottare in base alla classificazione aziendale
La Riforma del bilancio, quali novità e quale adottare?
Sono molte le novità che sono state introdotte al bilancio di esercizio (per le singole imprese) e al bilancio consolidato (per i gruppi di impresa collegate tra loro) a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.139/2015 (il cosiddetto Decreto Bilanci), che ha recepito la Direttiva Europea 2013/34/UE. Il punto principale della Riforma del bilancio è una nuova classificazione delle aziende in base alle loro dimensioni (micro impresa, piccola impresa, media impresa e grande impresa), misurate sui tre fattori dell’attivo dello stato patrimoniale, dei ricavi netti e del numero medio dei dipendenti.

Frutto di questa nuova classificazione, è l’introduzione proprio delle micro imprese che sono state sempre introdotte dal Decreto Bilanci e che sono disciplinate dall’articolo 2435-ter del codice civile.
Di conseguenza, la nuova classificazione ha avuto come effetti anche modifiche nella redazione del conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa delle società diverse dalle micro imprese.
Una di queste modifiche riguarda, in particolare, l’introduzione del cosiddetto costo ammortizzato per la valutazione di debiti e crediti societari.

Ma andando con ordine e partendo dalle modifiche in materia di redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa (che compongono il bilancio di esercizio), queste si possono riassumere in nuove semplificazioni, applicazioni di principi di redazione del bilancio, esclusione dal conto economico di voci relative a proventi e oneri straordinari e modifiche all’informativa in nota integrativa.

Senza entrare nello specifico, è possibile generalizzare dicendo che, a partire dal 1° gennaio 2016, i bilanci da adottare variano in base alla dimensione aziendale. Nello specifico viene adottato:
- il Bilancio super abbreviato per le microimprese;
- il Bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
- il Bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.

Parlando invece delle micro imprese, queste sono aziende di piccole dimensioni non quotate in borsa e che, in base all’articolo 2435-ter del codice civile, "nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità".
I vantaggi contabili per le micro imprese sono importanti con un alleggerimento notevole del carico burocratico, tra cui l’esenzione dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Infine il costo ammortizzato. Questo è definito dal principio contabile internazionale 39 (IAS 39) in base al quale "Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità."
Semplificando anche in questo caso, ciò significa che i debiti devono essere aggiornati annualmente aggiungendo al valore contabile del debito gli interessi calcolati con il tasso di interesse effettivo e decurtando i rimborsi di capitale e di interesse effettuati nel corso del periodo di esercizio. I valori dei crediti, invece, devono essere registrati e aggiornati in base al loro valore presumibile realizzo.
Il criterio dell’applicazione del costo ammortizzato sui debiti e crediti societari è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2016 e viene applicato a tutte le società, tranne:
- le imprese per le quali l’adozione del costo ammortizzato comporta effetti irrilevanti ai fini contabili
- le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata
- le micro imprese.

Il nostro studio offre consulenza per approfondire le novità contabili e per individuare la contabilità ottimale da tenere in base al singolo caso aziendale.

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di Dr. Piero Mistretta

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