ISC e nullità del mutuo


La nullità del conotratto di mutuo in caso di omessa indicazione dell'ISC (Indicatore sintetico di costo)
ISC e nullità del mutuo
Il mutuo fondiario costituisce uno strumento assai diffuso nella prassi dei rapporti tra consumatori ed istituti di credito. La sua disciplina è rinvenibile negli artt. 38 e segg. del Testo Unico Bancario (TUB), il quale, all'art 38, lo definisce quale "concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili".

Se, dunque, le caratteristiche salienti dell'istituto sono da individuarsi nella concessione del finanziamento a medio e lungo e termine e nella iscrizione della ipoteca, ciò che risulta utile approfondire in questa sede attiene invece, alla forma che il contratto debba avere, atteso che eventuali irregolarità possono avere, quale rilevante conseguenza, la declaratoria di nullità del contratto con conseguente caducazione del diritto della banca a richiedere gli interessi.

In particolare, appare utile soffermarsi su alcune recenti pronunce giurisprudenziali che hanno fatto luce sull'obbligo di indicare l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) sia nel contratto che nel documento di sintesi obbligatoriamente allegato allo stesso, a pena, per l'appunto, di nullità dell'intera operazione.

Deve premettersi, sul punto, che in merito ai requisiti formali dei contratti bancari, l'art 117 TUB, dopo aver prescritto, in via generale, che i contratti debbano necessariamente essere redatti per iscritto, prevedendo che, in caso di inosservanza della forma, gli stessi sono da considerarsi nulli, all'ultimo comma prevede che "La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazioni delle prescrizioni della Banca d'Italia". Deve poi menzionarsi quanto disposto dal CICR il quale, nell'innovare la materia della trasparenza nei rapporti bancari, all'art. 9 della delibera del 4.3.2003 prevede che la Banca d'Italia indichi le operazioni per cui vi è l'obbligo dell'ISC. Sulla scorta di tali deleghe, la Banca d'Italia, con le Istruzioni del 25.7.2003 ha statuito che i mutui rietrano nelle operazioni per cui è obbligatoria l'indicazione di tale voce sia nel contratto che nel documento di sintesi.
Così ricostuita la complessa normativa, è, del resto evidente, la finalità di salvaguardia perseguita dalle norme indicate, atteso che l'ISC, nella sua idoneità ad esprimere il costo complessivo del finanziamento, consente al cliente di poter avere una chiara e completa comprensione dell'operazione e di poter, altresì, svolgere, le opportune azioni di comparazione con le altre offerte presenti sul mercato creditizio. Soltanto in presenza di tale voce, il soggetto tutelato può ritenersi effettivamente tutelato ed al riparo dalle prospettazioni, necessariamente di parte, dell'istituto di credito.
Tale interpretazione è confortata da alcune importanti pronunce giurisprudenziali le quali, prendendo le mosse dal citato art. 117, ult. comma, TUB, hanno sancito che l'omessa apposizione dell'ISC "determina la nullità del contratto, anche se.....siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro" (così la fondamentale Trib. Napoli 7779/2015). In senso conforme si rinvengono altre sentenze che, nel confermare la sanzione della nullità, specificano che l'ISC rientra "tra gli elementi costituenti il contenuto tipico predeterminato. Come previsto dall'art. 117 TUB, in effetti, l'ISC è stato previsto dalla Banca d'Italia nell'ambito dei propri poteri tipizzatori e conformativi, prescrivendo per i contratti di mutuo e altri finanziamenti...un contenuto tipico determinato, ovvero l'indicatore sintetico di costo. Deve conseguentmente affermarsi che i contratti e i tioli difformi sono nulli" (così Trib Cagliari 5295/2016).
Ciò premesso, alla luce di tutto quanto esposto, è possibile affermare che, qualora nel contratto di mutuo o nel documento di sintesi non sia riportato l'ISC, sarà possibile contestare alla banca la nullità dell'intero contratto, potendo agire, anche in sede giudiziale, per ottenere tale pronuncia.

Articolo del:


di Avv. Michele Ragone

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse