Processo penale, gratuito patrocinio e diritto d`ufficio


Obbligatorietà dell’assistenza legale ed i mezzi per i non abbienti
Processo penale, gratuito patrocinio e diritto d`ufficio
La Costituzione nella Parte I (titolata diritti e doveri dei cittadini), Titolo I, all’art.24 comma II, sancisce l’inviolabilità del diritto alla difesa, in ogni stato e grado del procedimento. Previsione recepita nel codice di rito nel Libro I, Titolo VII - Difensore - dove all’art.96 comma I prevede il diritto per l’imputato di nominare un difensore. La difesa tecnica nel processo penale assume pertanto carattere di essenzialità. La ratio va ritrovata nella necessità di assicurare una difesa effettiva alla persona nei cui confronti lo Stato esercita la propria pretesa punitiva. Ciò, anche in considerazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare - prima fra tutte la compressione della libertà - ha portato il Legislatore a ritenere necessaria ed indispensabile la difesa "tecnica" all’interno del processo penale.
Proprio questi caratteri, di necessarietà ed indispensabilità, sono alla base dell’iter logico che portato poi alla previsione normativa contenuta nell’art.97 c.p.p., per il quale "l’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio".
Quindi non solo nel momento iniziale, ma per tutto il processo, in ogni stato e grado, la difesa tecnica risulta necessaria, al punto che in caso di mancata nomina o in tutte quelle situazioni nelle quali il reo è rimasto sprovvisto di un avvocato, la legge provvede assegnandogliene uno di ufficio. Trattasi di un Avvocato "individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’art.29 disp.att." (comma II art.97 c.p.p.).
Va sottolineato che l’aspetto di essenzialità che caratterizza la difesa nel processo penale non va confusa con altro aspetto, quello della sua onerosità. Infatti le spese da sostenersi per l’assistenza del Difensore sono a carico integrale della parte che se ne avvale.
Quest’ultimo aspetto in via teorica potrebbe creare delle contraddizioni.
Si pensi all’ipotesi in cui un soggetto, non abbiente, abbia l’esigenza di doversi affidare ad un legale di fiducia, o gli venga assegnato d’ufficio; cosa accade in questa circostanza? Ancora una volta la risposta va ritrovata nella Carta Fondamentale, nel comma III dell’art.24, il quale con una previsione programmatica sancisce che "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione". Puntualmente la disposizione costituzionale è stata recepita nel codice di procedura penale, il quale all’art.98 - patrocinio dei non abbienti -così recita: "L’imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti".
A questo punto urge però una precisazione di carattere fondamentale; l’istituto del Patrocinio a spese dello Stato è indipendente e completamente differente da quello della difesa di ufficio. Il primo assicura l’effettività della difesa anche a chi non ha i mezzi per poterne disporre in via autonoma, il secondo assicura la presenza effettiva di una difesa nel processo penale, ma non ne esclude la sua onerosità in capo al soggetto che se ne avvale.
In pratica il Gratuito Patrocinio può essere richiesto ogni qualvolta qualcuno si trovi nei requisiti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di Giustizia) indipendentemente dalla circostanza che questi si avvalga dell’assistenza di un avvocato di fiducia (nominato ex art.96 c.p.p.) o gli sia assegnato d’ufficio ex art.97 c.p.p..
La difesa d’ufficio invece assicura il rispetto del principio fondamentale del diritto ad essere assistiti da un avvocato, prevedendo che ogni qualvolta ci si trovi sprovvisti di un difensore, perché o non nominato di fiducia o perché venuto meno per altre ragioni, sarà lo Stato ad assegnarne uno.

Avv. Pier Luigi Guaragna

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di Avv. Pier Luigi Guaragna

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