La lettera non interrompe l'usucapione


La Cassazione ha ribadito che la semplice lettera di diffida non è utile ad interrompere l'usucapione
La lettera non interrompe l'usucapione
La diffida non basta per interrompere l’usucapione.
L’usucapione è uno dei modi di acquisto della proprietà disciplinato nel nostro ordinamento ed è collegato alla situazione di possesso pacifico, continuo e ininterrotto delle cose mobili o immobili per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.

In materia di beni immobili, la recente sentenza della Cassazione civile, sez. II, 18/10/2016, n. 21015 ha statuito che "In tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio all'art. 2943 c.c. da parte dell'art. 1165 c.c., la legge indica tassativamente gli atti interruttivi del possesso, con la conseguenza che non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli indicati dalla norma, pur nel caso in cui con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto."

Il principio ribadito dalla Suprema Corte si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale la semplice "lettera", ovvero la diffida, inviata dal proprietario di un bene immobile nei confronti dell’attuale possessore dello stesso (non proprietario), non vale ad interrompere il maturarsi dell’usucapione in favore del soggetto che attualmente utilizza che utilizza in maniera pacifica, ininterrotta e continuata la cosa.

Pertanto, al fine di interrompere validamente il decorso del tempo utile al fine dell’acquisto della proprietà da parte di terzi che si trovino nelle condizioni previste dalla legge e dunque nel possesso pacifico, continuo e ininterrotto della cosa per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge non basta la semplice diffida essendo invece necessario che il proprietario del bene notifichi la citazione nei confronti dell’attuale possessore.

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di Avvocato Paolo Zinzi

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