Clausole di giurisdizione nelle polizze di carico


Qual è la validità delle clausole di giurisdizione nelle polizze di carico
Clausole di giurisdizione nelle polizze di carico
La clausola di giurisdizione inserita all’interno della polizza di carico risulta valida in base alla legge 218 del 1995, al regolamento UE 44/2001 nonchè al regolamento UE n. 1215/2012 ed infine in base alla prassi internazionale consolidata e successivamente recepita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 23 reg 44/01 non possono porsi problemi di prova scritta della clausola laddove, nel quadro degli usi del commercio marittimo internazionale tale clausola risulta essere stata conclusa "in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o che avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato".

Sulla scorta degli indirizzi dottrinali formatisi a tale riguardo anche la giurisprudenza, e in particolare la stessa Suprema Corte, ha riconosciuto nell'ambito dei trasporti marittimi internazionali la formazione di un uso normativo che vede nella polizza di carico la sottoscrizione dal solo vettore e non anche dal caricatore (Cassazione S.U. n. 731/2005 e Cassazione S.U. 3568/2011).
Tenuto conto della vigenza di tale uso internazionale appare allora errato desumere l’eventuale sussistenza di un valido accordo di proroga di giurisdizione dalla presenza di una firma che di regola non viene apposta.

La validità della clausola si desume dall'esistenza di un uso normativo nel settore e dal fatto, peraltro incontestato, che le parti in giudizio sono operatori commerciali soliti ai traffici marittimi internazionali.

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di Avv. Gaia Gnecco

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