Motivi di Appello


Pronuncia della Corte di Cassazione in tema di specificità dei motivi di appello e cause di inammissibilità
Motivi di Appello
Sulle impugnazioni - Requisiti per l'Appello
Corte di cassazione - Sezioni unite penali - Sentenza 23 febbraio 2017 n. 8825.
Importante novità è recentemente giunta a seguito della pronuncia delle SS.UU. della S.C. di Cassazione in materia di Appello penale.
A giudizio degli Ermellini, è causa di inammissibilità dell’Appello, la sua proposizione che non contenga «esplicitamente enunciati e argomentati i rilevi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto sulle quali si fonda la sentenza impugnata». Infatti a parere del Giudice supremo l’atto che non rispetti tali requisiti sarebbe afflitto dal c.d. difetto di specificità.
Come noto, ai fini dell’impugnazione di una sentenza di primo grado (che nel sistema penale può essere proposta anche personalmente dall’imputato) è necessaria l’indicazione dei capi e punti della sentenza che si vuole sottoporre a critica o censura, con i relativi motivi di fatto e di diritto a supporto della pretesa.
La vicenda trae origine, ed investe con forza tutta la tematica del c.d. "filtro di ammissibilità", dalla necessità di chiarire con quanto rigore, anche in ossequio al principio del "favor impugnationis" abbisogni valutare la specificità dei motivi addotti nell'atto di Appello rispetto a quelli del ricorso in Cassazione.
Sul punto nel tempo si sono attestati due orientamenti, uno più permissivo, che tendeva a far salvo comunque l’atto, considerandolo comunque ammissibile, l’altro più restrittivo. A tale ultima tesi con la sentenza in commento appare aderire il Supremo Collegio nella misura in cui afferma che una mancanza di specificità dei motivi addotti in Appello, è causa di inammissibilità dello stesso. A seguito di tale pronuncia sono pertanto da considerarsi inammissibili gli Appelli fondati esclusivamente su considerazioni generiche e astratte o non pertinenti al caso concreto. Ai fini dell’ammissione si richiede pertanto uno sforzo maggiore del redattore il quale dovrà esplicitare in modo chiaro i motivi e le relative ragioni di fatto o di diritto (la c.d. specificità estrinseca) per le quali si ritiene che la sentenza impugnata debba essere censurata.
Ad avviso delle SS.UU. della Cassazione, richiamando comunque il principio del favor impugnationis, il Giudice dell’Appello in ossequio al noto brocardo tantum devolutum quantum appellatum (essendo questo uno strumento parzialmente devolutivo) esercita la sua cognizione nei limiti dell’art.581 e 597 c.p.p.. Dal combinato disposto si ricava pertanto che è necessaria non solo una esatta indicazione dei capi e dei punti della sentenza che si vuole impugnare ma altresì è fondamentale che vengano fornite esattamente le ragioni ed i motivi per i quali la decisione del Giudice di prime cure non sia corretta e pertanto debba essere sovvertita.
Si tratta di un importante passo che si muove nella direzione d.d.l. di riforma dei codici penali (sostanziale e di rito) oggi pendente in Parlamento.

Avv. Pier Luigi Guaragna

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di Avv. Pier Luigi Guaragna

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