Risarcimento per i detenuti


Per chi ha subito il "sovraffolamento" delle carceri c`è il risarcimento di 8 euro oppure una riduzione della pena
Risarcimento per i detenuti
Il decreto legge n° 92/14 ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia Dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Il provvedimento è stato adottato per ottemperare a quanto disposto dalla Corte Europea Dei Diritti Dell’Uomo (CEDU) con la sentenza dell’8 gennaio 2013 (causa Torreggiani vs Italia), nella quale è stato stabilito che lo Stato italiano deve predisporre un insieme di rimedi idonei ad offrire una riparazione adeguata al sovraffollamento carcerario.

A tal fine è stata introdotta la possibilità di ottenere un risarcimento pari ad euro 8,00 per ogni giorno di detenzione. Il decreto, dunque, prevede risarcimenti in denaro per i detenuti tornati in libertà che sono stati costretti a vivere in uno spazio inferiore a tre metri quadrati, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Per chi è ancora detenuto è prevista una riduzione della pena residua, vale a dire per ogni 10 giorni di carcere vi è la possibilità, riconosciuta dal magistrato di sorveglianza, di una riduzione di 1 giorno a titolo di liberazione anticipata.

Tuttavia, se la pena residua non consente la detrazione dell’intera misura percentuale, il magistrato liquiderà a titolo di risarcimento danni una somma pari a 8 euro per ciascuna giornata trascorsa in condizione degradanti. Ad esempio, se resta da scontare un anno di pena ma, considerato il periodo di sofferenze, lo sconto dovrebbe essere di due anni, sull’anno residuo verrà calcolato il risarcimento in ragione di 8 euro al giorno.

Avrà diritto al risarcimento anche chi ha subito le condizioni inumane e degradanti durante la carcerazione preventiva. In tal caso, se il periodo in custodia cautelare non è computabile nella determinazione della pena da espiare, entro sei mesi dalla cessazione della detenzione può essere chiesto il risarcimento del danno. Stesso ragionamento vale per chi è già libero ed ha già scontato interamente la sua pena. Chi, al momento dell’entrata in vigore del decreto, ha finito già di espiare la pena, definitiva o in custodia cautelare, può chiedere il risarcimento entro sei mesi. Lo stesso termine è dato ai detenuti e internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, qualora il loro ricorso non sia stato ancora dichiarato "ricevibile". Resteranno a Strasburgo, invece, quei ricorsi già in fase avanzata di cognizione per i quali, in caso di accoglimento, scatteranno indennizzi maggiori.

Le coperture, valutate in 5 milioni di euro per il 2014, in 10 milioni per 2015 e in circa 5,3 milioni per il 2016, saranno reperiti attingendo, per il 2014, al fondo dove vengono destinate le sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom), e, per gli anni 2015 e 2016, dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

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di Avv. Vincenzo Guida

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